F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CDN del 05.03.2009 (144) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI LAMIONI (nella sua qualità di Presidente della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante), ARBER KETA (nella sua qualità di calciatore tesserato della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante, attualmente tesserato per la Soc. ASD Futsal Cecina Calcio a 5), BERNARDO OLANDA (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante) E DELLA SOCIETA’ AS COOP ATLANTE (all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto) (nota n. 4036/1467bis pf07-08/GR/mg del 26.1.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CDN del 05.03.2009 (144) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI LAMIONI (nella sua qualità di Presidente della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante), ARBER KETA (nella sua qualità di calciatore tesserato della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante, attualmente tesserato per la Soc. ASD Futsal Cecina Calcio a 5), BERNARDO OLANDA (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante) E DELLA SOCIETA’ AS COOP ATLANTE (all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto) (nota n. 4036/1467bis pf07-08/GR/mg del 26.1.2009) 1. Il deferimento Con provvedimento del 26 Gennaio 2009, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Arber Keta, tesserato della Atlante Grosseto (oggi denominata AS Coop. Atlante, squadra facente parte della Divisione Calcio a 5 LND), il dirigente accompagnatore della AS Cooperativa Atlante, Signor Bernardo Olanda, nonché il Signor Giovanni Lamioni, Presidente della società suddetta, ed infine la l’AS Cooperativa Atlante. I suddetti deferimenti traevano origine da comportamenti antiregolamentari contestati dalla Procura Federale ai suddetti deferiti, per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e per la AS Cooperativa Atlante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, non venivano fatte pervenire memorie. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Per il Signor Arber Keta tre mesi di squalifica; per il Signor Bernardo Olanda 3 mesi di inibizione; per il Signor Giovanni Lamioni 3 mesi di inibizione; per la A.S. Coop Atlante 500 euro di ammenda. 4. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Il deferimento trae origine dal fatto che il calciatore Arber Keta partecipava alla gara di calcio a 5 Aymavilles-AS Coop Atlante del 20 Ottobre 2007, essendo indicato nella distinta di gara tra i tre giocatori nati successivamente al 31-12-85, in ottemperanza a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 Stagione 2007/2008 della LND. In tale norma, non rientrano i giocatori stranieri, secondo quanto previsto dall’art. 40 punto 11 sub 1 e 2 delle NOIF. Successivamente alla gara suddetta, il Giudice Sportivo veniva investito della questione, a seguito di un reclamo proposto dalla Società Bergamo Calcio a 5. Il Giudice Sportivo riteneva i deferiti responsabili delle violazioni mosse con il presente deferimento, ed irrogava la sanzione a carico della A.S. Coop Atlante della perdita di una gara con il punteggio di 0-6. Orbene, per il noto principio del “ne bis in idem”, preliminarmente va osservato che la questione di merito sollevata dalla Procura Federale, non può essere sottoposta al giudizio della Commissione Disciplinare, perché già giudicata precedentemente dal Giudice Sportivo.P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, dichiara improcedibile il deferimento richiesto dalla Procura Federale e di conseguenza proscioglie tutti i deferiti dagli addebiti a loro mossi.
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