F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CDN del 12.03.2009 (84) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETA’ AS ROMA SpA E POLISPORTIVA DELLE VITTORIE Srl (nota n. 2497/1225pf07- 08/SP/en del 12.11.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CDN del 12.03.2009
(84) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETA’ AS ROMA SpA E POLISPORTIVA DELLE VITTORIE Srl (nota n. 2497/1225pf07- 08/SP/en del 12.11.2008)
Con atto del 12 novembre 2008, la Procura Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare: - la società AS Roma SpA, appartenente alla LNP, per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 del CGS, per i comportamenti e le azioni poste in essere dal sig. Angelo Di Livio, per la stessa tesserato quale tecnico di base nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008, nonostante il ruolo parallelo di dirigente con delega di rappresentanza della Polisportiva delle Vittorie Srl; - la società Polisportiva delle Vittorie Srl, appartenente alla LND, per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 del CGS, per i comportamenti e le azioni poste in essere dal sig. Angelo Di Livio, nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008 dirigente con delega di rappresentanza della predetta società, ma nel contempo tesserato, nello stesso periodo, per l’AS Roma SpA quale tecnico di base per le squadre minori. Alla riunione del 12.3.2009 sono presenti la Procura Federale e la società Polisportiva delle Vittorie Srl. La società AS Roma SpA, oggi non comparsa, ha depositato memoria difensiva nei termini. All’inizio della riunione odierna, la Soc. Pol. Delle Vittorie Srl, tramite il proprio difensore,
ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la Soc. Pol. Delle Vittorie Srl ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: ammenda di € 500,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammonizione”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma ,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’ammonizione alla Società Polisportiva Delle Vittorie. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.” In relazione al deferimento dell’AS Roma SpA, la Procura Federale ha chiesto affermarsi la responsabilità della detta società, conseguentemente la sanzione in suo danno dell’ammenda di €. 5.000,00. Con riferimento alla richiesta di supplemento di indagine proveniente dalla difesa della AS Roma, questa Commissione ritiene di non dovervi aderire attesa la nutrita presenza di documentazione atta a dimostrare con sufficiente grado di certezza la fondatezza della responsabilità della società deferita. Se per certi versi, invero, i fogli di censimento della Polisportiva delle Vittorie Srl, con riferimento agli anni 2006/2007 e 2007/2008, provano il ruolo di dirigente con delega di rappresentanza del sig. Angelo Di Livio, la richiesta di emissione tessera per le stagioni 2006/2007 e 2007/2008, oltre alla scheda storica 2005/2008 proveniente dal Settore Tecnico, lasciano certamente concludere, nonostante le dichiarazioni del dirigente del settore giovanile dell’AS Roma SpA, Dott. Bartolomei, che il predetto tecnico, nelle indicate stagioni sportive, è stato effettivamente tesserato per la AS Roma SpA. Per quanto concerne l’altra osservazione difensiva scaturente dalla constatazione che il Di Livio, nel foglio di censimento 2007/2008 della Pol. delle Vittorie, risulta soltanto “delegato” ma non anche firmatario per accettazione della relativa carica, non pare che la circostanza possa rivestire particolare significato a fronte della concomitante presenza in atti delle dichiarazioni provenienti dallo stesso Di Livio, confermative del ruolo dirigenziale ricoperto, certamente incompatibile con quello di allenatore di base. Il Di Livio ha personalmente affermato di essere il Presidente della Polisportiva delle Vittorie Srl; circostanza, quest’ultima, confermata in atti anche dal calciatore Valerio Stazzi. Tra l’altro, a causa del doppio ruolo, il Di Livio è già stato giudicato dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, avendo chiesto ed ottenuto con riferimento alla condotta di cui al deferimento l’applicazione di una sanzione ridotta ex art. 23 C.G.S. (“squalifica fino al 19.2.2009, oltre all’ammenda di €. 1.000,00” - cfr. Comunicato Ufficiale n. 80 del 5.26.2009 - Settore Tecnico FIGC - Stagione Sportiva 2008/2009). Il deferimento è fondato, pertanto va accolto: risulta documentato sia il tesseramento del sig. Di Livio, per le stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008 in favore della Soc. AS Roma SpA, sia il suo inserimento all’interno della compagine societaria della Polisportiva delle Vittorie Srl. La condotta addebitata al tesserato, nel caso di specie, è senz’altro riferibile alla AS Roma SpA, ragion per cui dalla responsabilità del primo non può che discenderne automaticamente quella oggettiva della società. Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto in concreto della portata delle violazioni contestate, appaiono sanzioni eque quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infligge alla Società AS Roma SpA la sanzione dell’ammenda di €. 5.000,00 (cinquemila/00).
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