F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CDN del 12.03.2009 (91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZARBANO (nella sua qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. Genoa Cricket FC SpA) E DELLA SOCIETA’ GENOA CRICKET FC SpA (nota n. 2918/766pf07-08/SP/blp del 27.11.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CDN del 12.03.2009 (91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZARBANO (nella sua qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. Genoa Cricket FC SpA) E DELLA SOCIETA’ GENOA CRICKET FC SpA (nota n. 2918/766pf07-08/SP/blp del 27.11.2008) Con provvedimento del 27 novembre 2008, il Procuratore federale ha deferito il sig. Alessandro Zarbano (nella sua qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. Genoa Cricket FC SpA) per rispondere della violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 8 comma 15 del CGS, e la Soc. Genoa Cricket FC SpA per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 del CGS in relazione all’art. 8 comma 15 del CGS. All’inizio della riunione odierna, i deferiti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Alessandro Zarbano e la Soc. Genoa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base per lo Zarbano: ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammonizione; pena base per la Soc. Genoa: ammenda di € 2.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammonizione”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’ammonizione per il sig. Alessandro Zarbano e per la Società Genoa Cricket FC SpA. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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