F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CDN del 13.03.2009 (113) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO CAFARO (Amministratore unico della Soc. US Grosseto FC) E DELLA SOCIETA’ US GROSSETO FC (nota n. 3402/1435pf07-08pf/SP/mg del 19.12.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CDN del 13.03.2009 (113) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO CAFARO (Amministratore unico della Soc. US Grosseto FC) E DELLA SOCIETA’ US GROSSETO FC (nota n. 3402/1435pf07-08pf/SP/mg del 19.12.2008) Il deferimento Con provvedimento del 19.12.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Cafaro Luciano (amministratore unico e legale rappresentante della U.S. Grosseto FC Srl), per rispondere della violazione dell’ art. 1, c. 1, CGS, nonché la società US Grosseto FC Srl per rispondere della violazione dell’art. 4, c. 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta. Gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva con la quale si evidenzia che la Soc. Grosseto ha impugnato, davanti al Tribunale di Milano, il lodo arbitrale emesso dal Collegio della Lega nazionale professionisti, in data 23.1.08, fra l’US Grosseto FC e il Giorgio Roselli (dal cui mancato adempimento ha preso spunto il deferimento di cui si tratta) e che è stata fissata udienza per la lettura del dispositivo per il 9.3.2009, motivo per il quale, in attesa dell’esito del detto giudizio, non è stato possibile rispettare il termine a difesa, scadente l’8.3.2009, per il deposito di memorie e atti, relativi all’odierno deferimento. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Cafaro Luciano: mesi 4 di inibizione; - per la Soc. US Grosseto FC Srl: € 15.000,00 di ammenda. È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver depositato copia del dispositivo della sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Milano con la quale viene dichiarata la nullità del su citato lodo emesso dal Collegio arbitrale della Lega nazionale professionisti, ha chiesto il proscioglimento dei prevenuti. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue: In data 9.3.2009 il Tribunale di Milano (R.G. 1640/08, sez. Lavoro, G.I. dott.ssa Bianchini) ha dichiarato con sentenza la nullità del lodo arbitrale in questione (con il quale il tesserato Giorgio Roselli aveva ottenuto la condanna della società Grosseto al pagamento in suo favore di alcune somme) e da cui derivava l’odierno deferimento. Ne deriva che, nel caso di specie, non si evince alcuna violazione degli artt. 1, c. 1, e 4, c. 1, CGS. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di prosciogliere i deferiti dagli addebiti ascrittigli.
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