F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CDN del 13.03.2009 (124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO FEDERICO (Assistente al Presidente della Soc. AC Siena SpA) E DELLA SOCIETA’ AC SIENA SpA (nota n. 3669/114pf08-09pf/SP/blp del 13.1.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CDN del 13.03.2009 (124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO FEDERICO (Assistente al Presidente della Soc. AC Siena SpA) E DELLA SOCIETA’ AC SIENA SpA (nota n. 3669/114pf08-09pf/SP/blp del 13.1.2009) Il deferimento Con provvedimento del 13.1.2009, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Federico Sandro in qualità di assistente al Presidente della A.C. Siena e la AC Siena SpA; il primo per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all’art. 62 NOIF, per non aver posto in essere alcuna misura di controllo e/o prevenzione prevista, al fine di assicurare e tutelare l’incolumità dei presenti all’interno dell’impianto sportivo prescelto per la gara amichevole Siena-Cosenza del 3.8.2008, e la seconda per rispondere della violazione dell’art. 4, commi 2 e 4, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al dirigente. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi due e dell’ammenda di € 2.000,00 a Sandro Federico, nonché e l’ammenda di quella dell’ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Siena. È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, riportandosi alla memoria depositata, ha insistito per l’accoglimento dei motivi nella stessa riportati. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. L’eccezione preliminare sollevata dalla difesa delle parti, in relazione all’inammissibilità e all’improcedibilità del deferimento non può trovare accoglimento per i seguenti motivi: 1) il deferimento avanzato dal Procuratore federale non può essere considerato un bis in idem nei confronti degli odierni deferiti, in quanto all’epoca dei fatti il Giudice sportivo, alla luce di quanto contenuto nel supplemento di rapporto redatto dall’arbitro Valeri, ha sanzionato esclusivamente la Soc. Cosenza; 2) Il deferimento del Procuratore federale, nel caso di specie, deve ritenersi un atto autonomo, che viene intrapreso a seguito dei numerosi articoli di stampa riportati su diversi quotidiani nazionali del 4 e 5 agosto 2008, riguardanti fatti di violenza verificatisi tra sostenitori della Soc. Cosenza e i sostenitori della Soc. Siena, sugli spalti del campo sportivo Salicone di Norcia, alcuni minuti prima dell’inizio della gara amichevole Siena-Cosenza del 3.8.2008, in seguito ai quali il direttore di gara, sentiti i dirigenti delle due Società, riteneva non dare inizio alla gara. Dagli atti ufficiali risulta che il Federico era il dirigente responsabile designato dalla Soc. Siena per l’incontro e che lo stesso non poneva in essere alcuna misura di controllo e/o prevenzione prevista, al fine di assicurare e tutelare l’incolumità dei presenti all’interno dell’impianto sportivo prescelto dalla propria Società, comunque rivelatosi non adeguato per la disputa della gara amichevole concordata, così permettendo l’ingresso indisturbato di un nutrito gruppo di facinorosi anche a volto coperto, i quali muniti di corpi contundenti, attraverso gli ingressi del predetto impianto, lasciati permanentemente aperti, incustoditi e privi di alcun presidio, accedevano liberamente nel medesimo settore occupato dall’opposta tifoseria, contravvenendo a quanto disciplinato dall’art. 62 NOIF. Da tale comportamento del Federico deriva la responsabilità oggettiva della Soc. Siena ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4, CGS. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, delibera di accogliere il deferimento e, di conseguenza, di irrogare la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) a Sandro Federico e quella dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società AC Siena SpA.
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