F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CDN del 13.03.2009 (135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHRISTIAN TERLIZZI (calciatore tesserato per la Soc. Calcio Catania SpA) E DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA SpA (nota n. 3908/428pf08-09/SP/blp del 21.1.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CDN del 13.03.2009 (135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHRISTIAN TERLIZZI (calciatore tesserato per la Soc. Calcio Catania SpA) E DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA SpA (nota n. 3908/428pf08-09/SP/blp del 21.1.2009) Con provvedimento del 21.1.2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Christian Terlizzi, calciatore tesserato per la Soc. Catania, per violazione dell'art. 5, n. 1, e 12, n. 7, CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi di altro tesserato e idonei a costituire direttamente o indirettamente incitamento alla violenza, nonché la Soc. Catania per violazione dell'art. 4, n. 2, 5, n. 2, e 12, n. 5, CGS, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna, il Terlizzi e la Soc. Catania, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il calciatore Terlizzi ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: ammenda di € 30.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 20.000,00, ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS nella misura definitiva di € 15.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale a seguito della dichiarazione resa dal Terlizzi con la quale si riconosce la grave leggerezza commessa, si evidenzia l’esigenza di evitare espressioni che possano turbare il clima di leale competizione sportiva e si forniscono le scuse per il comportamento tenuto; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 a Christian Terlizzi. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la Soc. Catania ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: ammenda di € 38.000,00 con diffida, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 25.000,00, ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS nella misura definitiva di € 15.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 alla Soc. Catania. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.”
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