F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CDN del 13.03.2009 (87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PUGLIESE (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Soc. US Avellino SpA), VINCENZO FEDERICI (all’epoca dei fatti, collaboratore responsabile pro-tempore del settore giovanile della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO SpA (nota n. 2718/617pf07-08/SP/blp del 20.11.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CDN del 13.03.2009 (87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PUGLIESE (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Soc. US Avellino SpA), VINCENZO FEDERICI (all’epoca dei fatti, collaboratore responsabile pro-tempore del settore giovanile della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO SpA (nota n. 2718/617pf07-08/SP/blp del 20.11.2008) Il deferimento Con provvedimento del 20.11.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Pugliese Marco (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Soc. Avellino), e Federici Vincenzo (all’epoca dei fatti collaboratore responsabile del settore giovanile della Soc. Avellino), entrambi per rispondere della violazione dell’art. 1, c. 1, CGS, nonché la Soc. Avellino per rispondere della violazione dell’art. 4, c. 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta e dell’art. 4, c. 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva. La Società incolpata ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale si contestano gli addebiti mossi e, in particolare, si lamenta la mancanza del raggiungimento di un sufficiente riscontro probatorio degli avvenimenti denunciati. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Pugliese Marco: mesi 4 di inibizione; - per Federici Vincenzo: mesi 4 di inibizione; - per la Soc. Avellino: € 2.000,00 di ammenda. È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue. Dalle acquisizioni documentali della Procura Federale (lettera denuncia di Luciano D’Agostino, allenatore di 2° categoria; lettera denuncia, anonima, di sedicente allenatore di 2° categoria; denuncia Associazione italiana allenatori di calcio; articoli di giornali; distinte di gara; risultanze del sito ufficiale internet della Società; dichiarazioni rese alla Procura federale) si evince chiaramente che, durante la stagione sportiva 2007/2008 del campionato Primavera, Leandro Vessella, allenatore di base, perciò non abilitato a dirigere la squadra giovanile della Soc. Avellino, ha di fatto rivestito in toto le funzioni di allenatore responsabile in luogo del tecnico Ferdinando Del Gaudio. Da tale comportamento, in contrasto con quanto previsto dall’art. 37, lettera D), del Regolamento del Settore Tecnico, deriverebbe, secondo la Procura federale, la violazione dell’ art. 1, c. 1, CGS, da parte del Pugliese e del Federici, rei di aver affidato al Vessella, soggetto privo dei richiesti requisiti, la conduzione tecnica della squadra Primavera della Soc. Avellino, consentendo che svolgesse in pieno le attribuzioni dell’allenatore capo. Da ciò deriverebbe, sempre secondo la Procura Federale, la responsabilità diretta e oggettiva della Società. Dagli atti ufficiali risulta che il Vessella, allenatore di base, perciò non abilitato a dirigere la squadra giovanile della Soc. Avellino, ha effettivamente di fatto rivestito le funzioni di allenatore responsabile (come, in particolare, si evince dalle dichiarazioni rese al collaboratore della Procura federale da Mario Luce e Pietro Terracciano, dal sito internet della Società – dove l’allenatore della squadra giovanile risultava essere proprio il Vessella – nonché da alcune distinte di gara, nelle quali il Vessella è indicato come allenatore, senza che risulti richiesta alcuna deroga al Settore tecnico come invece avvenuto in altre occasioni a causa del cattivo stato di salute del tecnico Del Gaudio, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Vessella ai giornali). Non risulta fondata, pertanto, la difesa della Società secondo la quale il Vessella agiva solo per conto dell’allenatore responsabile nell’ossequioso rispetto dei ruoli. La Società, il suo Presidente e il responsabile del settore giovanile all’epoca dei fatti, devono pertanto essere sanzionati, per avere quantomeno consentito al sig. Vessella, privo della necessaria abilitazione quale allenatore professionista, ne svolgesse invece, di fatto, pienamente le funzioni. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, di accogliere il deferimento e, di conseguenza, di irrogare a Marco Pugliese la sanzione di mesi 3 di inibizione, a Vincenzo Federici la sanzione di mesi 3 di inibizione e alla US Avellino SpA la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00). F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
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