F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CDN del 20.03.2009 (108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FILIPPO ANTONIO CAPELLUPO (A.B. della Sezione AIA di Catanzaro) (nota n. 3096/241pf08- 09/SP/blp del 10.12.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CDN del 20.03.2009
(108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FILIPPO ANTONIO CAPELLUPO (A.B. della Sezione AIA di Catanzaro) (nota n. 3096/241pf08- 09/SP/blp del 10.12.2008)
la Commissione Disciplinare; letto il deferimento del Procuratore Federale; esaminati gli atti, tra cui la memoria prodotta dal difensore dell’incolpato e quanto ad essa allegato, udite le conclusioni delle parti presenti con il rappresentante della Procura che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare del deferito e l’applicazione allo stesso della sanzione di anni uno di inibizione, mentre il difensore ha chiesto in via principale il proscioglimento e in subordine l’applicazione di sanzione minima, osserva quanto segue. I fatti oggetto del procedimento si concretizzano in una serie di attività ipotizzate come illecite che, secondo l’accusa, sarebbero state poste in essere dal sig. Capellupo, all’epoca Presidente del CRA Calabria. Tali attività si ipotizzano essere consistite nella irregolare, in quanto non preventivamente autorizzata dal Presidente dell’AIA, stipula di un contratto commerciale con la Wind, sottoscritto in data 11 giugno 2004, e nell’omesso controllo sulla conseguente distribuzione di apparecchi e schede telefoniche ai tesserati richiedenti, nonché sull’utilizzo di tali apparati e sul pagamento del dovuto da parte degli assegnatari. Il deferito al contrario afferma, da un lato, che l’operazione commerciale in parola non avrebbe comportato oneri per il Comitato, giacché al pagamento erano tenuti i singoli associati aderenti e che quindi non vi era necessità alcuna di autorizzazione alla stipula del contratto, dall’altro che non competeva a lui il controllo sulla distribuzione ai richiedenti di apparecchi e schede, ed infine che analoghi rapporti erano stati in epoca antecedente instaurati da altri organismi federali locali e nazionali. La vicenda può ben dirsi essere iniziata al momento della stipula del citato contratto mentre, nella più lata delle ipotesi, la condotta omissiva contestata al deferito si è protratta fino a quando il medesimo ha rivestito la carica di Presidente del CRA Calabria e cioè fino al 2006. I fatti in questione sono stati segnalati alla Procura Arbitrale Nazionale, competente ad indagare in ordine alla posizione degli arbitri coinvolti nella vicenda, con missiva 5/11/2007 del Presidente del C.R.A. della Calabria e detta lettera rappresenta il momento dell’avvenuta denuncia dell’accaduto. La Procura Arbitrale,terminate le proprie indagini, nell’ottobre 2008 ha investito quella Federale deputata a valutare il comportamento del sig. Capelluto. Punto focale della vicenda è rappresentato dalla stipula del contratto con la Wind; deve essere accertato se tale accordo commerciale rappresenti un atto di ordinaria ovvero di straordinaria amministrazione. La lettura del contratto rende evidente che l’obbligazione di pagamento da esso scaturente era posta a carico del C.R.A., salva la facoltà di quest’ultimo di rivalersi sugli associati aderenti resisi eventualmente morosi. La circostanza è ulteriormente provata dalla presenza nel fascicolo di missive a firma dell’incolpato nelle quali questi contesta alcune pretese del fornitore ed invoca l’esistenza di acconti versati proprio dal Comitato calabrese, dimostrando così la veste del C.R.A. di contraente obbligato in via diretta. La circostanza che il rapporto negoziale avrebbe comportato oneri, né quantificati né quantificabili, a carico dell’organismo arbitrale fa ritenere senza ombra di dubbio che la stipula dell’accordo rappresentasse un atto di straordinaria amministrazione, bisognoso quindi di apposita autorizzazione, che invece non è mai stata richiesta da parte del Capellupo. A quest’ultimo deve poi addebitarsi di aver fatto dichiarazioni quantomeno ambigue nell’intervenire nel dibattito relativo alla vicenda nelle riunioni tenutesi sia in sede nazionale che locale, a proposito di presunte convenzioni stipulate con la Wind da parte della Lega Nazionale Dilettanti, e ciò anche a voler tener conto della possibilità che le relative verbalizzazioni siano state oltremodo sintetiche. Nondimeno, appare censurabile il suo comportamento omissivo nel controllo della distribuzione ai tesserati aderenti degli apparecchi e delle schede, nonché nel contrasto delle situazioni di morosità venutesi a creare. Alla luce delle considerazioni di cui sopra va statuita la responsabilità disciplinare dell’incolpato, al quale viene inflitta la sanzione di cui al dispositivo, la cui determinazione tiene conto delle circostanze attenuanti relative al suo impegno di accollarsi l’onere del pagamento, seppur parziale, di quanto dovuto alla Wind, nonché alla dichiarazione di manleva da lui sottoscritta e depositata in atti. P. Q. M. Accoglie il deferimento ed applica al sig. Capellupo Filippo Antonio la sanzione di mesi sei di inibizione.
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