F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 24.03.2009 (110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO BERTACCHI (Presidente della Soc. AS Casale Calcio Srl), SERGIO RODDA (già Presidente della Soc. ASD Leinì) E DELLE SOCIETA’ AS CASALE CALCIO Srl E ASD LEINI’ (nota n. 2866/1206pf07-08/SS/seg del 5.12.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 24.03.2009 (110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO BERTACCHI (Presidente della Soc. AS Casale Calcio Srl), SERGIO RODDA (già Presidente della Soc. ASD Leinì) E DELLE SOCIETA’ AS CASALE CALCIO Srl E ASD LEINI’ (nota n. 2866/1206pf07-08/SS/seg del 5.12.2008) 1) Il deferimento Con provvedimento del 5.12.2008, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione il Signor Giulio Bertacchi Presidente della AS Casale Calcio Srl, la AS Casale Calcio Srl, il Signor Sergio Rodda, già Presidente della ASD Leinì, nonché la ASD Leinì. I suddetti deferimenti traevano origine da comportamenti antiregolamentari contestati dalla Procura federale ai suddetti Presidenti deferiti, per violazione dell’articolo 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 38, comma 4, NOIF e per la AS Casale Calcio Srl e la ASD Leinì, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, per le violazioni contestate ai rispettivi Presidenti. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, la AS Casale Calcio Srl faceva pervenire una memoria difensiva. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Per il Signor Giulio Bertacchi mesi sei di inibizione; per il Signor Sergio Rodda mesi sei di inibizione; per la AS Casale Calcio Srl 500,00 euro di ammenda; per la ASD Leinì 500,00 euro di ammenda. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Il deferimento trae origine dal fatto che il Signor Vito Petrone, tecnico iscritto nei ruoli del settore tecnico, tesserato in qualità di allenatore per la ASD Leinì, partecipante al campionato Juniores Regionale Girone D Piemonte, svolgeva nel corso della medesima stagione 2007/2008, l’attività di allenatore anche per la AS Casale Calcio Srl. Quest’ultima squadra partecipava al campionato Juniores nazionale Girone E. Per quanto riguarda la presunta violazione posta in essere dall’allenatore Signor Vito Petrone, la Procura Federale ha già provveduto con autonomo atto al deferimento del suddetto tecnico alla competente Commissione disciplinare presso il settore tecnico ai sensi dell’art. 36, comma 2, e 38, comma 6, del regolamento del settore tecnico. Nel merito, la Commissione osserva che, tenuto conto delle risultanze degli atti ufficiali acquisiti in atti e posti a fondamento del presente deferimento, è possibile ravvisare una responsabilità di tutti i deferiti, in quanto,all’epoca dei fatti, il Petrone era tesserato per la Soc. Leinì. Più in particolare è ravvisabile la responsabilità del Presidente della ASD Leinì Calcio Srl Signor Sergio Rodda e del Presidente dell’AS Casale Calcio Signor Giulio Bertacchi per aver consentito al Signor Vito Petrone di porre in essere le violazioni sopra menzionate, con conseguente violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 38, comma 4, NOIF; della ASD Leinì Srl e della AS Casale Calcio per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri Presidenti. Sanzioni eque, tenuto conto dei comportamenti dei deferiti, appaiono quelle di cui al dispositivo. 3) Il dispositivo La Commissione, in accoglimento del deferimento richiesto, delibera di infliggere al Signor Giulio Bertacchi l’inibizione fino al 7 giugno 2009, al Signor Sergio Rodda l’inibizione fino al 10 maggio 2009, all’ASD Leinì la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e all’AS Casale Calcio Srl la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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