F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CDN del 26.03.2009 (157) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE (ammenda € 300,00) INFLITTA ALLA SOCIETA’ ASD TREVIGNANO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 69 del 29.1.2009).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CDN del 26.03.2009 (157) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE (ammenda € 300,00) INFLITTA ALLA SOCIETA’ ASD TREVIGNANO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 69 del 29.1.2009). Con atto del 7 agosto 2008 la Procura Federale deferiva alla CDT presso il Comitato Regionale Lazio il calciatore Soccorsi Andrea, il sig. Terranova Alessandro quale presidente della società ASD Trevignano e la società ASD Trevignano, contestando al Soccorsi la violazione degli artt. 1 comma 1, 46 comma 6 CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale, al Terranova la violazione degli artt. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale, alla società ASD Trevignano la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS per il fatto imputato ai propri tesserati e soggetti di cui all’art 1 comma 5 CGS. Il deferimento era stato promosso in base alla nota 8 gennaio 2008 del presidente del Comitato Regionale Lazio, con la quale veniva segnalato alla Procura Federale, quale organo inquirente, che la società ASD Trevignano aveva utilizzato nella gara del 30 settembre 2007 Trevignano – 85 Fiumicino del campionato di prima categoria il calciatore Soccorsi Andrea, la cui richiesta di aggiornamento tessera, che la società ASD Trevignano aveva consegnato a mani al Comitato Regionale Lazio in data 19 settembre 2007, era stata annullata il successivo 1° ottobre 2007 in quanto il calciatore risultava tesserato per altra società. La società deferita, nel chiedere il rigetto del deferimento, aveva dedotto che l’errore nel quale era incorsa era stato determinato da mera superficialità, consistita nel non aver verificato l’effettiva posizione di tesseramento del calciatore e che doveva pertanto escludersi il dolo o la mala fede. La Procura Federale, all’udienza di discussione del deferimento, assenti i deferiti, concludeva affinchè fossero comminate per il calciatore Soccorsi la squalifica di un mese, per il presidente Terranova l’inibizione di mesi due, per la società ASD Trevignano la penalizzazione di un punto in classifica. La CDT, con decisione pubblicata il 29 gennaio 2009, affermata la responsabilità di tutti i soggetti deferiti così come l’aveva configura la Procura Federale, irrogava al calciatore Soccorsi Andrea la squalifica per 1 gara, al presidente Terranova, che nella gara in oggetto aveva svolto le mansioni di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, l’inibizione di gg. 15, alla società ASD Trevignano l’ammenda di € 300,00. Il primo giudice, nel rigettare l’istanza afferente la penalizzazione del punto in classifica a carico della società ASD Trevignano, aveva motivato che non sussisteva automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara a cui aveva partecipato tale calciatore e che in tutte queste fattispecie andava analizzato l’elemento soggettivo, adottando diverse sanzioni (e quindi anche quella della penalizzazione di punti in classifica) nel caso di colpa più o meno grave, o di dolo più o meno intenso. E poiché nel caso in esame ben poteva evincersi l’assoluta buona fede della società deferita (che nella richiesta di tesseramento del calciatore aveva utilizzato correttamente i dati anagrafici dello stesso e che aveva immediatamente cessato l’utilizzo del calciatore non appena ricevuta la formale comunicazione di rigetto del tesseramento), andava applicata la sola sanzione pecuniaria. Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale, la quale, lamentando la violazione dell’art. 10 comma 8 seconda parte CGS in relazione all’art. 18 comma 1 lettere g, h, i stesso codice, chiede la riforma della decisione medesima limitatamente alla mancata penalizzazione di un punto in classifica, che deve di contro essere irrogata in quanto prevista dalla lettera g dell’art. 18 comma 1 CGS qualora venga accertata la responsabilità diretta della società. Al ricorso resiste la società ASD Trevignano, eccependo tra l’altro che il calciatore Soccorsi Andrea nella gara del 30 settembre 2007 per quanto inserito nella distinta non era stato utilizzato e che la sua presenza non era stata comunque di alcun giovamento per la squadra, che aveva conseguito sul campo un risultato sfavorevole. All’udienza odierna nessuno è comparso per la società deferita. La Procura Federale si è riportata al ricorso, insistendo per l’accoglimento. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 10 comma 6 ultimo inciso CGS, qualora alle competizioni sportive partecipano calciatori sotto falso nome o che comunque non hanno titolo per parteciparvi, a società, dirigenti e tesserati si applicano le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Ai sensi del comma 8, se come nel caso di specie viene accertata la responsabilità diretta della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni delle lettere g (penalizzazione di uno o più punti in classifica), h (retrocessione all’ultimo posto in classifica), i (esclusione dal campionato) dell’art. 18 comma 1 CGS, senza che la norma faccia alcun riferimento a sanzioni di diversa sostanza previste dallo stesso art. 18 comma 1, tra cui l’ammenda (lettera b). La motivazione della decisione impugnata appare dunque errata nella parte in cui, mossa dalla esigenza di graduare la pena in base all’elemento soggettivo della violazione, finisce per comminare alla società una sanzione non prevista dalla norma. La sanzione va difatti graduata, ma nell’ambito delle pene delle lettere g, h, i comma 1 art. 18 CGS, da applicarsi secondo il prudente apprezzamento dell’organo giudicante in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione, senza quindi ricorrere, per i punti di penalizzazione in classifica, al criterio dell’automatismo. L’applicazione di 1 punto in classifica costituisce il minimo ineludibile della pena, che, stante la responsabilità diretta della società ASD Trevignano, dev’essere alla stessa comminato, a nulla rilevando che il calciatore Soccorsi Andrea non era stato utilizzato nel corso della gara, atteso che la mancata utilizzazione del calciatore inserito in distinta esclude ai sensi dell’art. 17 comma 5 CGS la penalizzazione della perdita della gara, ma non l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla norma.. P.Q.M. accoglie il ricorso e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione, revoca l’ammenda di € 300,00 ed infligge alla società ASD Trevignano la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.
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