F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71/CDN del 02.04.2009 (191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE MENICOZZO (calciatore della Soc. AC Pavia), CARLO GASIO (dirigente della Soc. AC Pavia) E DELLA SOCIETA’ AC PAVIA (nota n. 5100/621pf08-09/AM-AA/ma del 5.3.2009)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71/CDN del 02.04.2009
(191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE MENICOZZO (calciatore della Soc. AC Pavia), CARLO GASIO (dirigente della Soc. AC Pavia) E DELLA SOCIETA’ AC PAVIA (nota n. 5100/621pf08-09/AM-AA/ma del 5.3.2009)
Con provvedimento del 5 marzo 2009, il Procuratore Federale ha deferito il sig. Michele Menicozzo, calciatore della Società A.C. Pavia, il sig. Carlo Gasio, dirigente della Società A.C. Pavia e la Società A.C. Pavia per rispondere il primo delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver partecipato nella corrente stagione sportiva a 16 gare valide per il Campionato di Lega Pro – 2^ Divisione – Girone A malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo del Comitato Interregionale della L.N.D., il secondo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, C.G.S. per violazione dei principi di lealtà,correttezza e probità per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di 16 gare valide per il Campionato di Lega PRO – 2^ Divisione – Girone A, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Michele Menicozzo non ne avesse titolo come succintamente descritto nella parte motiva, la Società A.C. Pavia a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2, C.G.S. nella violazione ascritta ai propri tesserati. All’inizio della riunione odierna, i deferiti Michele Menicozzo, Carlo Gasio e la Società A.C. Pavia hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze: 1) “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Michele Menicozzo ha proposto
istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 C.G.S. (“pena base: 3 giornate di squalifica, diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a 2 giornate di squalifica”); ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Carlo Gasio ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 C.G.S. (“pena base 4 mesi e giorni 15 di inibizione, diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a 3 mesi di inibizione”); ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società A.C. Pavia ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 C.G.S. (“pena base 8 punti di penalizzazione in classifica generale ed Euro 10.000,00 di ammenda, diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a 5 punti di penalizzazione in classifica generale ed euro 7.500,00 di ammenda”); Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione delle sanzioni della squalifica per 2 (due) giornate di gara al calciatore Michele Menicozzo, della inibizione per mesi 3 (tre) al sig. Carlo Gasio, della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) alla Società A.C. Pavia.
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