F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73/CDN del 03.04.2009 (152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO PALMAS (Direttore Generale della Soc. Olbia Calcio Srl), FRANCO CESARE RUSCONI (Presidente della Soc. Olbia Calcio Srl, all’epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA’ OLBIA CALCIO Srl (nota n. 3652/066pf08-09/AM/ma del 12.1.2009)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73/CDN del 03.04.2009
(152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO PALMAS (Direttore Generale della Soc. Olbia Calcio Srl), FRANCO CESARE RUSCONI (Presidente della Soc. Olbia Calcio Srl, all’epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA’ OLBIA CALCIO Srl (nota n. 3652/066pf08-09/AM/ma del 12.1.2009)
1) Il deferimento Con provvedimento del 12.01.2009 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. PALMAS ANGELO ed il Sig. RUSCONI CESARE FRANCO, rispettivamente Direttore generale e Presidente della società OLBIA CALCIO SRL, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS nonché la società OLBIA CALCIO SRL per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per la condotta posta in essere dal proprio presidente. Nell’atto di deferimento – che trae origine da un esposto presentato dal Sig. Luciano Serra - veniva evidenziato che il Sig. PALMAS ANGELO, nell’arco temporale decorrente dal gennaio 2008 al 25 giugno 2008 – e cioè prima dell’attribuzione formale della qualifica di Direttore Generale e Sportivo e della rappresentanza legale della società conferitagli appunto in tale data, come peraltro risulta dal foglio di censimento allegato alla Relazione – avrebbe comunque svolto abusivamente e sine titulo l’attività di Direttore Generale e di Direttore Sportivo – senza peraltro essere iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi - della medesima società, curando tra l’altro l’aspetto organizzativo e societario con specifico riferimento ai rapporti contrattuali tra la società ed i calciatori nonché i tecnici. A sostegno di quanto sopra, il Procuratore Federale evidenziava in particolare le dichiarazioni rese dallo stesso Sig. PALMAS ANGELO nel corso dell’audizione con il Collaboratore della Procura federale, dichiarazioni in cui l’odierno incolpato evidenziava che aveva sempre svolto le funzioni di Direttore Generale e non quelle di Direttore Sportivo, essendo responsabile delle attività organizzative, gestionali e sportive della società ed essendo stato delegato dal Presidente della propria società alla firma dei contratti sportivi. Ed ancora, lo stesso Procuratore federale evidenziava il contenuto di alcuni articoli giornalistici – tra cui la pagina sportiva dell’Unione Sarda del 2.1.2008, il Corriere dello Sport del 28.2.2008, la pagina sportiva dell’Unione Sarda del 15.3.2008, La Nuova del 19.5.2008 e del 26.5.2008 – nei quali veniva pubblicizzata l’attività dirigenziale svolta nel suddetto periodo dallo stesso odierno incolpato. Pertanto, in considerazione di quanto sopra, doveva ritenersi ravvisabile nel
comportamento del Sig. PALMAS ANGELO la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva per avere svolto, nel periodo temporale de quo, l’attività di direttore generale e di direttore sportivo dell’OLBIA CALCIO SRL, senza peraltro essere iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi. AL contempo il Sig. RUSCONI CESARE FRANCO, Presidente della medesima società, doveva essere ritenuto responsabile delle medesime violazioni, per aver indicato il Sig. PALMAS ANGELO quale Direttore sportivo e per aver affidato a quest’ultimo tale carica pur non essendo tesserato, mentre la società OLBIA CALCIO SRL doveva essere chiamata a rispondere per responsabilità diretta in conseguenza del comportamento del proprio Presidente. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, gli incolpati facevano pervenire memoria difensiva a mezzo della quale si evidenziava quanto segue: - gli articoli giornalistici non potevano certamente costituire valido elemento di prova da cui inferire con certezza che il Sig. PALMAS ANGELO avesse svolto funzioni di Direttore Sportivo dal mese di gennaio 2008, trattandosi di meri giudizi sportivi e programmatici che possono essere rilasciati e/o che possono essere ascrivibili a qualsiasi tesserato ed a maggior ragione ad un Direttore Generale di una società
sportiva, che, in quanto tale, si occupa della gestione complessiva della stessa società; - inoltre, dagli stessi articoli giornalistici non emergeva in alcun modo che il Sig. PALMAS ANGELO avesse seguito personalmente delle trattative sportive con specifici calciatori e comunque il fatto che lo stesso fosse stato identificato da terzi talvolta come manager, talvolta come direttore generale e finanche come direttore sportivo era esclusivamente da ricondurre alla genericità delle espressioni che spesso vengono utilizzate nel mondo sportivo per qualificare questo o quel dirigente; - lo stesso Sig. PALMAS ANGELO, in sede di audizione, aveva evidenziato che nel periodo de quo aveva sempre svolto funzioni solamente di Direttore Generale, qualifica che gli era stata attribuita in data 14.1.2008 dal Presidente della Società e che era stata formalizzata nell’appendice del modulo di censimento della medesima società recante la data del 16.1.2008, come facilmente si rilevava dalla documentazione depositata unitamente alla memoria difensiva – in particolare dal Verbale delle Decisioni dell’Amministratore Unico e Presidente del 14.1.2008, dall’Appendice del modulo di censimento del 16.1.2008 e dalla Dichiarazione ex art. 22 bis NOIF del 13.1.2008; - pertanto, il Sig. PALMAS ANGELO, in quanto Direttore Generale – ruolo ben più ampio rispetto a quello di Direttore Sportivo - era pienamente abilitato ad occuparsi di tutti gli incombenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati economici e sportivi della società, essendo peraltro il responsabile della gestione amministrativa ed essendo stato delegato dal Presidente a rappresentare legalmente la società; Per quanto concerne la posizione del Sig. RUSCONI CESARE FRANCO, quest’ultimo non aveva mai indicato il Sig. PALAMS ANGELO quale Direttore Sportivo e aveva sempre agito nel rispetto di tutte le norme federali. Pertanto, in virtù di quanto sopra, gli incolpati chiedevano il rigetto del deferimento e il proscioglimento dagli addebiti contestati, chiedendo di essere sentiti personalmente in sede di udienza. Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi tre per il Sig. PALMAS ANGELO, dell’inibizione per mesi tre per il Sig. RUSCONI CESARE FRANCO e dell’ammenda di € 5.000,00 per la Società, eccependo inoltre la tardività del deposito della memoria difensiva e della relativa produzione documentale. Gli incolpati, rappresentati in udienza dal proprio difensore, hanno nuovamente contestato gli addebiti, riportandosi alla propria memoria difensiva e chiedendo il proscioglimento 2) I motivi della decisione La Commissione in merito all’eccezione formulata dalla Procura federale sulla tardività del deposito della memoria difensiva e della relativa produzione documentale rileva che la stessa risulta priva di pregio in quanto agli atti risulta in modo evidente l’invio integrale a mezzo fax sia presso la segreteria di questa Commissione che in quella della Procura stessa, nei termini assegnati (cioè in data 28 marzo 2008). La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene che non emergano profili di responsabilità degli odierni incolpati in merito agli addebiti contestati e pertanto il presente deferimento deve essere respinto. Difatti, dalla documentazione versata in atti dagli incolpati e in particolare dal Verbale delle Decisioni dell’Amministratore Unico e Presidente del 14.1.2008 e dall’Appendice del modulo di censimento del 16.1.2008, risulta chiaramente evidente e provato che il Sig. PALMAS ANGELO - a decorrere appunto dal mese di gennaio 2008 – rivestiva la qualifica di Direttore Generale della medesima società e in quanto tale pienamente legittimato ad occuparsi della gestione complessiva della stessa società, avendone peraltro anche la rappresentanza legale verso terzi. Peraltro, la funzione di Direttore Generale, in considerazione appunto della sua omnicomprensività, involge necessariamente tutti gli aspetti che possono influire e/o riguardare sull’andamento economico, sportivo e societario, ed è del tutto naturale che un Direttore Generale si occupi di tutti gli incombenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati economici e sportivi della società, ivi compresi gli aspetti contrattuali ed economici che possono riguardare i singoli tesserati. A ciò si aggiunga che non sussistono elementi di prova contraria da cui si possa desumere con certezza che il Sig. PALMAS ANGELO abbia svolto attività per cui non fosse abilitato, atteso che gli articoli giornalistici citati e prodotti si risolvono in mere valutazioni tecnicosportive, peraltro nel caso di specie estremamente generiche, e che non possono certamente costituire sicuri indici rilevatori dello svolgimento di una specifica e circoscritta attività dirigenziale. Inoltre, lo Stesso Sig. PALMAS ANGELO, in sede di audizione, ha confermato di aver svolto, a decorrere dal mese di gennaio 2008, le funzioni di Direttore Generale – in quanto a ciò abilitato dal Verbale sopra citato, così come formalizzato nel successivo appendice del modulo di censimento – ma ha negato recisamente di aver svolto le funzioni di Direttore Sportivo. Per quanto poi concerne la posizione del Presidente, Sig. RUSCONI CESARE FRANCO, quest’ultimo, da un lato, ha legittimamente conferito al Sig. PALMAS ANGELO la qualifica di Direttore Generale e, dall’altro, non lo ha mai indicato e/o adibito a svolgere funzioni di
Direttore Sportivo. Infine, dall’esame della documentazione in atti, non emergono eventuali ulteriori profili di responsabilità ai sensi dell’art. 1, comma 1, CGS, non essendo ravvisabili nei fatti de quibus violazioni da parte dei singoli incolpati del dovere di lealtà, correttezza e probità. In forza di quanto sopra, non emergendo e non risultando provate le violazioni contestate e ascritte, il deferimento deve essere respinto. 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.
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