F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73/CDN del 03.04.2009 155) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO GIRALDI (segretario generale, all’epoca dei fatti, della Soc. AC Prato SpA), MAURIZIO ROMEI (Direttore generale, all’epoca dei fatti, della Soc. US Settignanese) E DELLE SOCIETA’ AC PRATO SpA E US SETTIGNANESE (nota n. 4301/224pf07- 08/AM/ma del 4.2.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73/CDN del 03.04.2009 155) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO GIRALDI (segretario generale, all’epoca dei fatti, della Soc. AC Prato SpA), MAURIZIO ROMEI (Direttore generale, all’epoca dei fatti, della Soc. US Settignanese) E DELLE SOCIETA’ AC PRATO SpA E US SETTIGNANESE (nota n. 4301/224pf07- 08/AM/ma del 4.2.2009) Con atto del 4.2.2009, la Procura Federale ha deferito i Sigg.ri Giraldi Filippo e Romei Maurizio nonché l’AC Prato Spa e la US Settignanese ASD innanzi a questa Commissione per sentirli dichiarare responsabili, i primi due, per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS in relazione all’art. 96 NOIF, per aver concordato la corresponsione di somme inferiori a quelle effettivamente dovuto a titolo di premi di preparazione, i cui parametri sono fissati dalla normativa federale, e le Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, co. 4, CGS previgente ora trasfuso nell’art. 4, co.1, CGS. Alla riunione del 3.4.2009, la Procura ha insistito nelle proprie richieste concludendo per l’applicazione della inibizione per giorni 15 (quindici) ciascuno per i dirigenti e per l’ammenda di € 2500,00 (duemilacinquecento) ciascuna a carico delle Società. Il deferimento è fondato. La documentazione acquisita agli atti e le dichiarazioni degli incolpati, confermate all’odierna riunione dal sig. Romei, di indiscutibile natura confessoria, fanno ritenere raggiunta la prova degli addebiti contestati. Risulta difatti che il Sig. Giraldi ed il Sig. Romei quali rappresentanti delle rispettive compagini societarie nei cui interessi hanno indiscutibilmente agito, hanno concordato, in data 28.5.2005, il trasferimento dei calciatori Berneschi e Schipani verso il corrispettivo di € 500,00 ciascuno, in totale spregio della normativa che impone la corresponsione, da parte della Società che beneficia delle prestazioni dei calciatori provenienti dal settore giovanile di altra Società, di determinate somme fissate espressamente dalla normativa federale. L’entità dell’importo versato e la conferma data dai deferiti alla natura di per sé evidente dell’accordo, ne evidenzia il contenuto elusivo dell’art. 96 NOIF e integra la chiara violazione dell’art. 1, co. 1, CGS. La qualità rivestita dai deferiti Giraldi e Romei all’epoca dei fatti e il concretizzarsi degli effetti dell’accordo in capo alle Società dagli stessi rappresentati determina la responsabilità diretta delle Società, ex art. 4, co. 1, CGS. Questa Commissione, essendo di diverso avviso rispetto alle richieste della Procura federale in ordine alla sanzioni, ritiene che la quantificazione delle stesse non possa prescindere dalla valutazione relativa alla differente categoria di appartenenza delle Società ed all’indubbio vantaggio che l’elusione della norma ha causato alla sola AC Prato Spa. PQM Infligge al Sig. Maurizio Romei la sanzione della inibizione di giorni 15 (quindici) ed al Sig. Filippo Giraldi la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), alla US Settignanese ASD l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e alla AC Prato Spa l’ammenda di € 6.000,00 (seimila/00).
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