F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CDN del 07.04.2009 (176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente e legale rappresentante della Soc. Ascoli Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ ASCOLI CALCIO SpA (nota n. 4669/768pf06-07/SP/blp del 17.2.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CDN del 07.04.2009 (176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente e legale rappresentante della Soc. Ascoli Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ ASCOLI CALCIO SpA (nota n. 4669/768pf06-07/SP/blp del 17.2.2009) Con atto del 17/2/09, N°. 4669/768 pf 06-07/SP/blp, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Nazionale: - Roberto Benigni , Presidente e legale rappresentante dell’Ascoli Calcio S.p.a. per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 1 e 2 come attualmente sostituiti dall’art. 10, comma 1 e 2 C.G.S., in relazione agli artt. 3, comma 4 del Regolamenti Agenti previgente e 10 Regolamento Agenti vigente e dell’art. 8 comma 1, Regolamento dei Direttori Sportivi, per “aver indotto il Direttore Sportivo della società De Nicola Camillo a seguire i suggerimenti dell’allora Agente del calciatori, Stefano Antonelli, in ordine alle scelte di mercato da effettuare per la società, esonerandolo, poi, di fatto dalle proprie funzioni di Direttore Sportivo in favore del predetto Antonelli e per aver conferito (verbalmente) all’Antonelli l’incarico, con contenuto e portata di carattere generale, di curare nell’interesse della Società Ascoli Calcio S.p.a. la campagna acquisti calciatori; - La Società Ascoli Calcio S.p.a., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 2 comma 4, attualmente sostituito dall’art. 4 comma 1 C.G.S. per le condotte ascrivibili al suo Presidente. A seguito di rituale convocazione, veniva fissata, per la discussione, la relativa riunione alla quale comparivano il rappresentante della Procura Federale, il deferito Sig. Roberto Benigni, ed il suo difensore. Le parti concludevano come da verbale: il rappresentante della Procura Federale chiedeva l’affermazione della responsabilità dei deferiti con conseguente irrogazione della sanzione di mesi 6 di inibizione ed € 5.000,00 di ammenda per il Benigni e di € 15.000, 00 per la società. Il difensore si riportava sostanzialmente alla memoria già depositata e chiedeva il proscioglimento dei propri assistiti; il Benigni esponeva le proprie considerazione in relazione ai fatti contestati ed in particolare ai rapporti con il Direttore Sportivo De Nicola, precisando che lo aveva riassunto, dopo una prima, breve e negativa esperienza (4 mesi) solo per essere facilitato nell’acquisto del calciatore Guberti, rappresentato dal figlio del medesimo De Nicola e successivamente per non essere ostacolato nei rapporti contrattuali con lo stesso calciatore; il nuovo incarico al De Nicola, comunque, durava anche in questo caso appena 2 mesi ( dal 7/10 al 10/12 /08). Il Benigni precisava infine che dei 4 giocatori acquistati a gennaio dalla società nessuno era rappresentato direttamente o indirettamente dall’Antonelli. Ciò premesso e considerato, questa Commissione osserva: La vicenda trae origine da accertamenti effettuati a seguito di una denuncia inoltrata agli Organi competenti il 6//6/07 dall’ADISE, associazione di categoria alla quale si era rivolto il De Nicola per segnalare indebite pressioni subite del Presidente Benigni per indurlo a collaborare con l’agente Antonelli, estraneo alla società, al fine di ricevere da questi suggerimenti circa la campagna acquisti/cessioni della società nella quale, esso De Nicola, era Direttore Generale e Direttore Sportivo. Segnalava anche, il denunciante, che, a causa delle sue esplicite resistenze, era stato di fatto esonerato dall’incarico e praticamente sostituito nel ruolo dall’Antonelli. Seguiva una approfondita indagine, durante la quale venivano ascoltati il Benigni, il De Nicola, l’Antonelli, l’allenatore Sonetti e Carlo Regalia, quale Presidente della ADISE che, come detto, aveva materialmente inoltrato l’atto iniziale dell’attuale vicenda. Tutti i protagonisti, ovviamente, fornivano la loro versione dei fatti restando su posizioni in gran parte contrastanti. Il Regalia, confermava il contenuto della denuncia per quanto riferito dall’associato De Nicola; il De Nicola confermava la sussistenza delle pressioni subite e la sua personale contrarietà a collaborare con l’Antonelli nella programmazione del rafforzamento della squadra, come invece desiderato del presidente Benigni, e delle conseguenze subite a causa della sua intransigente posizione. Indicava anche che si erano tenute varie riunioni in merito, ad alcune delle quali aveva partecipato l’Antonelli ed anche l’allenatore Sonetti, oltre, naturalmente, il Presidente e durante le quali l’agente Antonelli assumeva praticamente la veste di consigliere per le operazioni di mercato; il Sonetti, da parte sua, confermava sostanzialmente l’assunto del De Nicola aggiungendo alcune circostanze circa i suoi rapporti, non proprio sereni, con l’Antonelli, che a suo dire era venuto meno agli impegni presi per rafforzare la squadra; l’Antonelli smentiva categoricamente di aver svolto ruoli propri di Direttore Generale e Direttore Sportivo all’interno dell’Ascoli; escludeva che il Presidente Benigni gli avesse affidato l’incarico di gestire le operazioni di mercato, confermava di aver partecipato solo ad alcuni incontri negando tuttavia di aver mai parlato della sua intenzione di “rivoluzionare la squadra con 13/14 acquisti” come riferito dal Sonetti. Non negava di essere a conoscenza del deterioramento dei rapporti professionali tra il Benigni e il De Nicola ma ribadiva di non aveva avuto alcun ruolo in proposito; il Benigni, infine, affermava di aver licenziato il De Nicola perché non soddisfatto del suo lavoro e di aver avuto sempre buoni rapporti con l’Antonelli anche di carattere familiare. Confermava di essersi incontrato con l’Antonelli ed il Sonetti perche riteneva opportuno che anche l’allenatore ascoltasse le proposte dell’Antonelli, (ed anche di altri procuratori) per “ armonizzare lo scopo tecnico al lato economico”. Concludeva dichiarando testualmente (Istruttoria) “ in qualità di presidente ho ritenuto, in qualche occasione di suggerire all’allora Direttore Generale De Nicola ………….. di sentire anche l’Antonelli per vagliare eventuali sue proposte di calciatori compatibili con le nostre necessità ritenendo che professionalmente l’Ascoli Calcio avesse bisogno di tutti coloro che potevano indicare elementi positivi per la squadra”. Ciò posto ed esaminati tutti gli atti del procedimento, questa Commissione ritiene di poter decidere come segue. Va ricordato che si contestano al Presidente Benigni due specifiche condotte antiregolamentari consistenti, in sintesi, nell’essersi avvalso dell’agente Antonelli per lo svolgimento delle effettive, tipiche funzioni di Direttore Sportivo e Direttore Generale dell’Ascoli in sostituzione del De Nicola, licenziato per non aver accettato l’imposizione di avvalersi dei consigli, in tema di campagna acquisti/cessioni del calciatori, segnalati dallo stesso Antonelli. inoltre, per aver utilizzato l’Antonelli come consulente di mercato conferendogli, di fatto, un incarico di contenuto di carattere generale. Orbene, è opportuno ricordare che l’art. 1 comma 2 del regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi così definisce la figura ed i compiti del Direttore Sportivo: “ è Direttore Sportivo indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica che svolge per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l’assetto organizzativo della società ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali tra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetti il trasferimento di calciatori e/o la stipulazione e la cessione dei contratti, secondo le norme dettate dalla FIGC”. Ed ancora: l’articolo 8 comma 1, dello stesso regolamento afferma che “ le società sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, comma 2, devono avvalersi dell’opera delle persone iscritte nell’albo dei Direttori Sportivi. E’ fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell’ordinamento federale di intrattenere trattative o rapporti in relazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell’albo dei Direttori Sportivi”. Ed infine, l’art. 8 comma 1 C.G.S. recita: “………….è fatto espressamente divieto, per i Dirigenti di società di avvalersi di mediatori nello svolgimento di attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto, al tesseramento di calciatori o tecnici”. Nel caso che ci occupa è risultato pacifico che l’Antonelli non era iscritto nell’albo dei Direttori Sportivi. Non poteva quindi assumere neanche di fatto, incarichi con le specifiche competenze del Direttore Sportivo e tanto meno del Direttore Generale. Ma, al di la del fatto che l’iter dei rapporti professionali tra il presidente Benigni e il De Nicola lascia chiaramente supporre che sia veritiera l’affermazione del presidente di aver licenziato il Dirigente perché insoddisfatto del suo lavoro malgrado le circostanziate denunce e le testimonianze, da nessun atto del procedimento è possibile ricavare la prova sicura che l’Antonelli abbia svolto, nell’interesse dell’Ascoli Calcio S.p.a., alcuna attività concernente l’aspetto organizzativo della società stessa, si sia interessato dei rapporti tra società, calciatori o tecnici o abbia condotto trattative con altre società sportive, attività queste tipiche della figura del Direttore Sportivo, a norma del regolamento sopra citato. Vi sono invece seri riscontri probatori relativi ad attività dell’Antonelli con riferimento a possibili acquisti di calciatori nonché a strategie miranti al rafforzamento della squadra. Sul punto, infatti, è sufficiente ricordare le chiare ammissioni del presidente Benigni che ha più volte dichiarato di essersi voluto servire ed essersi servito dei consigli dall’Antonelli per rinforzare la squadra che versava in pessime condizioni di classifica. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale : - proscioglie il presidente Roberto Benigni e la Società Ascoli Calcio S.p.a. dall’incolpazione di aver utilizzato l’agente Stefano Antonelli in qualità di Direttore Generale per insussistenza del fatto; - dichiara il Presidente Benigni responsabile di aver conferito mandato (di fatto) all’agente Antonelli di proprio consigliere ed eventuale operatore per la campagna acquisti/cessioni di calciatori in violazione delle contestate norme C.G.S. e regolamento Direttori Sportivi e per l’effetto irroga allo stesso la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno), a decorrere dalla scadenza della inibizione attualmente in corso, ed Euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda; - dichiara l’Ascoli Calcio S.p.a. responsabile ai sensi dell’art. 2, comma 4, attualmente sostituito dall’art. 4, comma 1 CGS e irroga alla stessa società la sanzione di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda.
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