F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CDN del 09.04.2009 (173) – APPELLO DEL SIG. ANDREA ZAMPINO (Presidente della Sezione AIA di Aprilia) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 71 del 5.2.2009).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CDN del 09.04.2009 (173) – APPELLO DEL SIG. ANDREA ZAMPINO (Presidente della Sezione AIA di Aprilia) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 71 del 5.2.2009). La Procura Federale, con atto 2 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 32 comma 4 C.G.S. deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il sig. Andrea Zampino, Presidente della Sezione AIA di Aprilia, al quale contestava la violazione di cui agli artt. 1 comma 1 CGS e 23 comma 3 lettera q del Regolamento A.I.A. per aver egli raggiunto diversi accordi di sponsorizzazione a favore degli associati della propria sezione senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione scritta del Comitato Nazionale AIA. Era accaduto che a partire dalla stagione 2005/2006 alcuni associati di detta Sezione A.I.A. avevano utilizzato circa 70 magliette Polo recanti contemporaneamente sia il logo FIGC – Sezione AIA di Aprilia, sia la denominazione della Pizzeria “I Simpson” di Lavinio, oltre ad altro materiale sportivo fornito da diverse ditte operanti nella zona di Aprilia. Il fatto veniva segnalato all’Organo inquirente dal Presidente del Comitato Regionale Lazio, il quale evidenziava nella lettera di denuncia del 17 settembre 2008 che il titolare della Pizzeria I Simpson era il sig. Gianni Antonelli, allenatore di base, tesserato dall’inizio della sua carriera con la società Anziolavinio. Il sig. Zampino, a mezzo di proprie note difensive datate 14 gennaio 2009, chiedeva di essere prosciolto, contestando le violazioni ascrittegli e deducendo: che il materiale fornito alla Sezione era stato oggetto di donazione a titolo del tutto gratuito e non poteva costituire espressione di una sponsorizzazione; che con fax del 27 settembre 2004 aveva comunque informato il Comitato Nazionale AIA; che, non avendo ricevuto risposta, aveva ritenuto che l’iniziativa fosse stata autorizzata; che ignorava che l’Antonelli fosse il socio accomandante della Pizzeria, mentre era a conoscenza che, all’epoca della donazione, l’Antonelli stesso non svolgeva l’attività di allenatore. Depositava, in una alle note, una dichiarazione a firma del socio amministratore della Pizzeria “I Simpson s.a.s.” sig. Giacomo Piticco del 2 settembre 2004 di aver donato gratuitamente alla Sezione AIA di Aprilia il materiale di cui si trattava, nonchè il fax del 27 settembre 2004 indirizzato al Comitato Nazionale AIA contenente l’informativa sul materiale che era stato fornito dalle ditte, da destinare ai giovani associati quale incentivo all’attività arbitrale. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione del 5 febbraio 2009, constatata in capo al deferito l’effettiva violazione dell’art. 23 Regolamento AIA in quanto, come si legge nella parte motiva, non era stata “preventivamente richiesta l’autorizzazione ad acquisire la sponsorizzazione, né l’autorizzazione era stata mai ottenuta”, riteneva lo Zampino responsabile delle violazioni e gli irrogava l’inibizione di mesi tre. Avverso tale decisione ricorre il sig. Zampino per la revoca della sanzione e, in subordine, per la declaratoria di incompetenza della Commissione Disciplinare adita e di competenza della Procura Nazionale AIA, con conseguente trasmissione degli atti a tale Organo. Oltre alla deduzioni svolte in primo grado, riproposte nel gravame, il ricorrente eccepisce che la Commissione Disciplinare Territoriale lo ha sanzionato solo in relazione all’art. 23 terzo comma lettera q Regolamento AIA e non anche per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS come era stato chiesto dalla Procura Federale, per cui, escludendo tale ultima violazione e ritenendo sussistente quella afferente il Regolamento AIA, la Commissione stessa avrebbe dovuto affermare la propria incompetenza. Deduce altresì il ricorrente che l’AIA non solo non aveva assunto contro di lui alcun provvedimento, ma anzi aveva officiato un membro della Commissione Esperti Legali, nella persona del coordinatore di tale Commissione A.B. Paolo Grassi, di difenderlo avanti la Commissione Disciplinare Territoriale, con ciò dimostrando di aver approvato il comportamento dello stesso ricorrente, con conseguente infondatezza del deferimento. Eccepisce al riguardo il ricorrente l’errore della Commissione Disciplinare Territoriale di non aver introdotto nel dibattimento il summenzionato difensore, ritenendolo in conflitto d’interesse con l’AIA, parte lesa. All’udienza odierna la Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso e la totale conferma della decisione impugnata. Sono comparsi il ricorrente assistito dall’avv. A.B. Paolo Grassi, il quale ha depositato agli atti del procedimento l’autorizzazione rilasciatagli dal Presidente dell’AIA a rappresentare e difendere lo Zampino anche nel presente grado del giudizio; il difensore ha riaffermato la propria capacità ad assolvere l’incarico, non ricoprendo cariche o incarichi federali e non incorrendo pertanto nel divieto di cui all’art. 34 comma 8 CGS. Questa Commissione, preliminarmente riservatasi, ammette al dibattimento la difesa dell’avv. Grassi ritenendo insussistente il presupposto del divieto di cui alla norma sopra richiamata, modificando sul punto la decisione impugnata. L’avv. Grassi si è riportato al ricorso dello Zampino, insistendo sul difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva e per la competenza della giurisdizione domestica AIA. Il ricorso è infondato nei limiti di seguito riportati. L’art. 3 comma 1 Regolamento AIA dispone che “gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali”. Sussiste pertanto la competenza a decidere il caso in esame degli Organi di giustizia sportiva della FIGC, risultando sufficientemente provato che l’Antonelli, avente incontestata partecipazione nella Pizzeria “I Simpson” di Lavinio, è entrato nei ruoli del Settore Tecnico dalla stagione 2004-2005 ed è stato tesserato per la Soc. Anziolavinio come allenatore squadre minori dal 2005-2006, mentre non sussiste prova che l’uso della fornitura sia cessato a partire da tale ultima stagione sportiva, ciò costituendo violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e determina la competenza a decidere degli organi di giustizia sportiva, stante la norma di cui all’art. 3 comma 1 del Regolamento AIA. Non appare peraltro determinante che la decisione impugnata, nella parte dispositiva, non abbia fatto espresso riferimento alla violazione dell’ art. 1 CGS, rinvenendosi tale riferimento nella parte motiva. Ragioni di equità consentono a questa Commissione di ridurre la sanzione comminata entro i limiti di minore entità. P.Q.M. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, riduce la sanzione al periodo già scontato. Si dispone la restituzione della tassa versata.
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