F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CDN del 09.04.2009 (65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO ARZEO (calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. Empoli FC SpA, attualmente tesserato per la Soc. Cuoiopelli Cappiano R. Srl), GIUSEPPE VITALE (Direttore generale e Legale rappresentante della Soc. Empoli FC SpA) E DELLA SOCIETA’ EMPOLI FC SpA (nota n. 1801/421pf07-08/SP/blp del 20.10.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CDN del 09.04.2009
(65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO ARZEO (calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. Empoli FC SpA, attualmente tesserato per la Soc. Cuoiopelli Cappiano R. Srl), GIUSEPPE VITALE (Direttore generale e Legale rappresentante della Soc. Empoli FC SpA) E DELLA SOCIETA’ EMPOLI FC SpA (nota n. 1801/421pf07-08/SP/blp del 20.10.2008)
Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
1) Il sig. Luciano Arzeo, calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Società Empoli F.C. SpA;
2) Il sig. Giuseppe Vitale, Direttore Generale e Legale Rappresentante della Società Empoli F.C. SpA;
3) la società Empoli Football Club SpA;
per rispondere:
- il primo della violazione di cui all’art. 40, comma 3, delle NOIF in relazione all’art. 10, commi 2 e 4 del CGS; - il Sig. Giuseppe Vitale, della violazione dell’art. 40, comma 3, delle NOIF in relazione all’art. 10, commi 2 e 4, del CGS, per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari ed, in particolare, per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento 2006/2007 del calciatore Luciano Arzeo; - la società Empoli Football Club SpA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio dirigente ed al proprio tesserato all’epoca dei fatti. L’Arzeo ha fatto pervenire memoria difensiva corredata dai documenti meglio ivi elencati, chiedendo il proscioglimento. All’udienza del 28/1/2009 questa Commissione ha invitato le parti a produrre ulteriore documentazione attestante le variazioni di residenza dell’intero nucleo familiare dell’Arzeo nonché copia di quanto allegato dalla soc Empoli alla richiesta di tesseramento di detto calciatore. Tutte le parti hanno prodotto quanto richiesto loro. Alla nuova udienza del 9/4/2009 il Rappresentante della Procura ha chiesto che venisse inflitta la sanzione dell’ammonizione con diffida per Arzeo Luciano mentre ha chiesto il proscioglimento per Vitale Giuseppe e per la Soc. Empoli. I difensori dei deferiti hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti. Dall’attività di indagine compiuta dai competenti organi federali risulta che la società Empoli F.C. SpA ha richiesto in data 13 luglio 2007 al Settore Giovanile il tesseramento in deroga ex art. 40/3 NOIF del giovane calciatore Luciano Arzeo (nato il 13/4/1993 e residente in San Marzano sul Sarno, provincia di Salerno). Dai documenti trasmessi dal S.G.S. della FIGC ed acquisiti agli atti del presente procedimento, appariva che la stessa società aveva tesserato nella stagione 2006/2007 il suddetto giovane calciatore in violazione dell’art. 40 comma 3 N.O.I.F. in quanto residente in Campania. La Commissione Tesseramenti, su istanza del Settore Giovanile, con decisione pubblicata sul C.U. n. 8/D del 21/9/2007 ha annullato il tesseramento annuale 2006/2007 di Luciano Arzeo per gli stessi fatti che hanno originato il presente procedimento. Tale decisione non è stata impugnata ed è, quindi, divenuta irrevocabile.
Dalla certificazione storico-anagrafica prodotta dai deferiti emerge però senza ombra di dubbio che l’intero nucleo familiare del calciatore Arzeo si è trasferito ad Empoli fin dal 14/9/2006. Pertanto al momento della richiesta di tesseramento per la stagione 2006-2007 effettivamente il calciatore e la sua famiglia avevano trasferito la propria residenza in Empoli. Poiché nel deferimento non viene contestata la simulazione di tale dato non c’è ragione che esso venga messo in dubbio anche se desta qualche perplessità il contestuale trasferimento al medesimo indirizzo di Empoli di altro giovane calciatore proveniente anche esso da Scafati. Non merita accoglimento la richiesta avanzata in udienza dalla Procura in merito al calciatore Arzeo in quanto costituirebbe modifica dei fatti contestati Risulta pertanto provata per tabulas l’insussistenza delle violazioni disciplinari contestate. P.Q.M. proscioglie i deferiti dagli addebiti.
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