F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76/CDN del 14.04.2009 (111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENDO SILVESTRINI (all’epoca dei fatti, Presidente pro-tempore della Soc. Perugia Calcio SpA), PIERANGELO SILVESTRINI (all’epoca dei fatti, dirigente con potere di firma della Soc. Perugia Calcio SpA), ROBERTO PASSERI (Presidente pro-tempore della Soc. ASD Ponte Felcino) E DELLE SOCIETA’ PERUGIA CALCIO SpA E ASD PONTE FELCINO (nota n. 3676/110pf06-07/MS/mg del 13.1.2009) Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) Il sig. Vincenzo Silvestrini, all’epoca dei fatti Presidente pro tempore del Perugia Calcio SpA; 2) Il sig. Pierangelo Silvestrini all’epoca dei fatti Dirigente con potere di firma del Perugina Calcio SpA; 3) Il sig. Roberto Passeri, Presidente pro tempore dell’ASD Ponte Felcino; 4) Perugia Calcio SpA; 5) ASD Ponte Felcino;

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76/CDN del 14.04.2009 (111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENDO SILVESTRINI (all’epoca dei fatti, Presidente pro-tempore della Soc. Perugia Calcio SpA), PIERANGELO SILVESTRINI (all’epoca dei fatti, dirigente con potere di firma della Soc. Perugia Calcio SpA), ROBERTO PASSERI (Presidente pro-tempore della Soc. ASD Ponte Felcino) E DELLE SOCIETA’ PERUGIA CALCIO SpA E ASD PONTE FELCINO (nota n. 3676/110pf06-07/MS/mg del 13.1.2009) Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) Il sig. Vincenzo Silvestrini, all’epoca dei fatti Presidente pro tempore del Perugia Calcio SpA; 2) Il sig. Pierangelo Silvestrini all’epoca dei fatti Dirigente con potere di firma del Perugina Calcio SpA; 3) Il sig. Roberto Passeri, Presidente pro tempore dell’ASD Ponte Felcino; 4) Perugia Calcio SpA; 5) ASD Ponte Felcino; Per rispondere: i primi tre, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell’art. 96 delle NOIF; la società Perugia Calcio SpA e l’ASD Ponte Felcino, entrambe della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del CGS, per i comportamenti ascritti ai rispettivi Presidenti e Dirigenti con potere di firma. I difensori di tutti i deferiti (ad eccezione di Pierangelo Silvestrini) hanno fatto pervenire memorie con le quali chiedono il proscioglimento. All’udienza del 9/4/2009 il rappresentante della Procura ha avanzato le seguenti richieste: sei mesi di inibizione per Silvestrini Vincenzo, Silvestrini Pierangelo e Passeri Roberto, ammenda di € 50.000,00 per il Perugia Calcio e di € 5.000,00 per l’ASD Ponte Felcino. I difensori dei deferiti (ad eccezione di Silvestrini Pierangelo non comparso pur se ritualmente avvisato) hanno insistito per il proscioglimento dei loro assistiti. La vicenda è già stata sottoposta all’esame di questa Commissione ma con decisione del 10/7/08 pubblicata sul C.U. 5/CGF, divenuta definitiva, la Corte di Giustizia ha dichiarato la nullità dell’intero precedente giudizio e gli atti sono stati rimessi alla Procura Federale che ha proceduto al nuovo deferimento di cui al presente procedimento. Sono pertanto infondate le eccezioni di improcedibilità e/o nullità del .deferimento sollevate dal difensore di Silvestrini Vincenzo e del Perugia Calcio, basate sulle presunte differenze tra l’originario deferimento (dichiarato nullo dalla CGF insieme a tutto il conseguente procedimento) e quello che ha originato il presente procedimento. Sul punto va notato, peraltro, che i fatti contestati sono assolutamente identici ma se anche non lo fossero ciò non varrebbe in alcun modo a giustificare una dichiarazione di improcedibilità e/o nullità. A scanso di ulteriori equivoci va chiarito anche che le associazioni come la FIGC sono regolate dagli accordi degli associati. Aderendo alla FIGC i tesserati accettano le norme regolamentari, ivi comprese quelle di natura processuale. Né tanto meno è invocabile il principio del “ne bis in idem” in quanto l’intero precedente giudizio, a torto o a ragione, è stato dichiarato nullo e pertanto non pende alcun altro giudizio né esiste alcuna precedente decisione sui fatti oggetto del deferimento. Del tutto infondata è anche l’eccezione di inutilizzabilità del materiale probatorio sollevata dal difensore del Ponte Felcino e di Passeri Roberto. Infatti, anche a prescindere dalla infondatezza nel merito delle argomentazioni svolte sul punto nelle memorie difensive, nella fattispecie non ci troviamo di fronte ad una intercettazione telefonica ma ad una registrazione effettuata da uno degli interlocutori che è quindi assolutamente legittima. Senza dimenticare quanto già esposto in ordine alla non “esportabilità” nell’ordinamento sportivo di principi propri ad altri ordinamenti, sempre che non si verifichi la violazione di diritti indisponibili. In ordine alla registrazione in questione lo stesso Passeri in data 22/1/07 ha dichiarato al collaboratore dell’Ufficio Indagini: “Confermo il contenuto della registrazione telefonica tra me ed il sedicente sig. Cristiano Leonardi che mi viene fatto ascoltare dal collaboratore dell’Ufficio Indagini. Il contenuto della registrazione è stato trascritto su n. 4 pagine che sottoscrivo per accettazione.” Nel merito, l’attività di indagine ha permesso di accertare che a partire dal 1997 era stato stipulato un rapporto di collaborazione con l’A.C. Perugia s.p.a. (gestione Gaucci) consistente nell’acquisizione da parte della società professionistica dei giovani calciatori più promettenti dall’A.S. Perugia Giovane. L’accordo tra i due gruppi sportivi comportava: a) per l’A.S. Perugia Giovane, la rinuncia al riconoscimento del premio di preparazione; b) per l’A.C. Perugia SpA, l’impegno alla prestazione in favore dell’A.S. Perugia Giovane di servizi (come la formazione professionale dei tecnici, la fornitura del materiale sportivo e l’accesso gratuito allo stadio per i giovani calciatori dell’A.S. Perugia Giovane]. Il rapporto di collaborazione tra i due sodalizi è continuato fino alla stagione sportiva 2004- 2005. Nell’ultima stagione, a detta dei dirigenti dell’A.S. Perugia Giovane, probabilmente a causa delle difficoltà organizzativo-finanziarie dell’A.C. Perugia SpA, la società professionistica non rispettò gli impegni assunti. Per tale motivo l’A.S. Perugia Giovane, ritenendo risolti i vecchi accordi (peraltro esclusivamente verbali), richiese il pagamento dei premi di preparazione riguardanti i giovani tesserati dall’A.C. Perugia SpA nel corso della suddetta stagione. Essendo intervenuto il fallimento dell’A.C. Perugia SpA, l’A.S. Perugia Giovane, dopo il ricorso ai competenti organi federali che avevano decretato il diritto ad ottenere il pagamento dei premi di preparazione per la stagione 2004-2005, si è insinuato nello stato passivo per un importo di circa € 270.000,00. Lo stretto rapporto di collaborazione tra A.S. Perugia Giovane e l’A.C. Perugia SpA aveva ingenerato nel tessuto sportivo-sociale locale il convincimento che in realtà l’A.S. Perugina Giovane fosse una società sportiva riconducibile alla famiglia Gaucci. Per questo motivo l’A.S. Perugia Giovane rimase “coinvolto” nella vicenda del fallimento dell’A.C. Perugia SpA tanto che il 16 agosto 2005 l’amministrazione comunale di Perugina revocò la convenzione stipulata con l’A.S. Perugia Giovane (con scadenza pattuita nel 2010) per l’utilizzo degli impianti sportivi pubblici di Pian di Massiano. A partire dal 16 agosto, in considerazione del fatto che l’A.S. Perugia Giovane aveva perduto la disponibilità degli impianti sportivi e che la quasi totalità dei tecnici che avevano operato per la società aveva accettato di tesserarsi per il Perugia Calcio s.p.a. (società professionistica costituita a seguito del fallimento dell’A.C. Perugia s.p.a. facendo ricorso al c.d. “lodo Petrucci”), una parte consistente dei genitori dei ragazzi tesserati, ritenendo che l’A.S. Perugia Giovane non fosse più in grado di proseguire l’attività, cominciò a fare pressione sui dirigenti della società affinché concedessero lo svincolo ai giovani calciatori, consentendogli di trovare altre società sportive presso cui continuare l’attività agonistica. Il 7/9/2005, in accordo con il Presidente del C.R. Umbria FIGC-SGS, fu presentata una richiesta di annullamento di tutti i tesseramenti effettuati dall’A.S. Perugia Giovane a partire dal 1 luglio 2005. I calciatori svincolati hanno abbandonato l’attività o sono stati tesserati da varie società sportive locali. Ai fini del presente giudizio disciplinare rilevano i tesseramenti relativi alla stagione sportiva 2005/06 (per i calciatori nati nel 1991) ed alla stagione sportiva 2006/07 (per i calciatori nati nel 1992). Per quanto concerne i calciatori nati nel 1991, è stato effettuato il controllo dei tesseramenti riguardanti 51 giovani. Tra essi i sei tesseramenti effettuati dall’A.S.D. Ponte Falcino differiscono da quelli effettuati da altre società in quanto tutti i giovani calciatori sono stati contestualmente girati in prestito al Perugia Calcio SpA. Peraltro l’A.S.D. Ponte Felcino al termine della stagione sportiva 2005-2006 ha svincolato i 6 calciatori (Giacomo Alunni Cardinali, Andrea Federici, Jacopo Oliovecchio, Riccardo Peverini, Mattia Tiberi e Manuel Traccucci) che nella successiva stagione sportiva 2006- 07 sono stati tesserati come “giovani di serie” dal Perugia Calcio SpA. Il giovane Filippo Gagliesi, non avendo compiuto il 14° anno di età, è stato tesserato dal Perugia Calcio s.p.a. nella stagione 2005/2006. Per la stagione 2006/07 è stato tesserato con vincolo pluriennale per l’A.S.D. Ponte Felcino e successivamente girato in prestito al Perugia Calcio s.p.a.. Queste circostanze costituiscono di per sé precisi indizi circa l’effettiva esistenza di un accordo tra A.S.D. Ponte Felcino e Perugia Calcio s.p.a. finalizzato all’aggiramento della normativa federale in tema di “premi di preparazione”. Per di più è stata acquisita agli atti anche la registrazione di una conversazione telefonica tra il sig. Roberto Passeri (Presidente dell’A.S.D. Ponte Felcino) ed il dr. Alessandro Dominici (Presidente dell’A.S. Perugia Giovane) che rappresenta un ulteriore e decisivo elemento di supporto alla tesi indiziaria. Il Dominici si era presentato sotto falso nome (tale Cristiano Leonardi, responsabile marketing e comunicazione dell’Ascoli Calcio 1898 s.p.a.) al fine di carpire informazioni utili a dimostrare l’esistenza di un accordo tra A.S.D. Ponte Felcino e Perugia Calcio SpA teso a provocare un danno economico per l’A.S. Perugia Giovane. Nel corso della telefonata il sig. Passeri ha ammesso l’esistenza di un accordo con il Perugia Calcio s.p.a. riguardante il tesseramento “fittizio” di alcuni giovani calciatori al fine di aggirare la normativa sui premi di preparazione. Questo accordo non prevedeva alcun compenso economico per l’A.S.D. Ponte Felcino anche se il Passeri nel colloquio telefonico ha lasciato intendere di aspettarsi un “gesto di riconoscenza” da parte del Perugia Calcio s.p.a. Peraltro il Passeri riferì al Dominici di essersi cautelato a fronte dell’eventualità che venissero fatte richieste di pagamento di premi di preparazione da parte della società di provenienza dei ragazzi facendo sottoscrivere delle liberatorie al Perugia Calcio s.p.a. ed ai genitori dei giovani calciatori. Lo stesso Passeri ha confermato a verbale l’esistenza di dette scritture private che attualmente sono in suo possesso presso la sede dell’A.S.D. Ponte Felcino. Il Passeri, infine, ha chiamato espressamente in causa il Presidente del Perugina Vincenzo Silvestrini. I fatti sono stati confermati anche dalla dichiarazione testimoniale resa il 23/10/2006 dal sig. Lorenzo Marzoli (collaboratore dell’A.S. Perugia Giovane) che dopo aver confermato l’esistenza dell’accordo fraudolento tra le società deferite, ha riferito di aver preso visione delle liberatorie in quanto gli furono esibite dal sig. Passeri in occasione di una visita presso la sede dell’A.S.D. Ponte Felcino motivata dal suo attuale rapporto di lavoro con l’I.F.A. Srl. Nel corso della sua audizione il Passeri ha confermato che per la stagione sportiva 2006/2007 è stata portata a termine una operazione analoga a quella realizzata per i 6 calciatori nati nel 1991 e che ha riguardato 10 giovani calciatori nati nel 1992: Tommaso Cancelloni, Giacomo Castellani, Federico Cenerini, Claudio Farroni, Luca Fiordiani, Patrick Gentile, Daniele Camion, Federico Tini, Jacopo Trauzzolla, Nicola Volpi. L’esistenza delle scritture private “a tutela” dell’ASD Ponte Felcino è stata confermata dal Passeri in sede di audizione del 22/01/2007 avanti all’Ufficio Indagini. In quel contesto il Passeri ha altresì ammesso di aver accettato di trasferire in prestito al Perugia Calcio i giovani del 1991 “così da consentire alla Società professionistica di evitare il pagamento del premio di preparazione”, precisando che l’operazione fu “organizzata” dal sig. Oliovecchio. Egli ha anche dichiarato di aver acconsentito il ripetersi dell’operazione di tesseramento anche per i 10 giovani del 1992 avendo avuto contezza, dopo il prestito dei ragazzi del 1991, che il tesseramento in questione poteva pregiudicare la Società titolare del vincolo. Appare quindi accertata la responsabilità di tutti i deferiti, ivi compreso il Silvestrini Vincenzo chiamato in causa non solo dalla prova logica, ma anche dalle precise ammissioni auto e etero accusatorie rese dal Passeri nel corso della telefonata registrata dal Dominici e riconosciuta autentica dal Passeri stesso. Per quanto riguarda Silvestrini Pierangelo, emerge dagli atti che egli rivestiva all’epoca la qualifica di dirigente del Perugia Calcio SpA e che in tale veste provvide a firmare le richieste di tesseramento oggetto di contestazione. Sanzioni congrue, anche in considerazione del vantaggio economico indebitamente tratto dalla soc. Perugia Calcio, sono quelle di cui al dispositivo. Copia degli atti va rimessa alla Procura federale al fine di verificare l’eventuale commissione di illeciti disciplinari a carico dei tesserati Dominici Alessandro e Oliovecchio Fabrizio. P.Q.M. infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 (sei) per Silvestrini Vincenzo, Silvestrini Pierangelo e Passeri Roberto; ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per la Soc. Perugia Calcio SpA e di € 5.000,00 (cinquemila/00) per la Soc. ASD Ponte Felcino. Ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di valutare la posizione dei tesserati Dominici Alessandro e Oliovecchio Fabrizio.
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