F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CDN del 17.04.2009 (133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO IULIANELLA (Amministratore unico della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETA’ PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota n. 3756/239pf08- 09/AM/ma del 15.1.2009)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CDN del 17.04.2009
(133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO IULIANELLA (Amministratore unico della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETA’ PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota n. 3756/239pf08- 09/AM/ma del 15.1.2009)
Il deferimento
Con provvedimento del 15.1.2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione - il Sig. Iulianella Enzo, Amministratore Unico della Soc. Pescina Valle del Giovenco, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS e agli artt. 18 e 19 delle NOIF, nonché - la Società Pescina Valle del Giovenco per responsabilità ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al suo legale rappresentante pro tempore. Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che la società Pescina Valle del Giovenco – partecipante al campionato di Serie C2 per la stagione sportiva 2008/2009 – aveva posto la sua sede e svolgeva la propria attività agonistica, con tutte le sue squadre, non nel proprio territorio di Pescina, bensì nella città di Avezzano, reperendo in loco anche i relativi sponsor, come peraltro emergeva dal comunicato stampa datato 8.9.2008 pubblicato sul sito internet della medesima società, dal logo della società impresso sul modulo di liberatoria infortuni e trasporto, dalla targa della società apposta al civico n. 36 di Via Armando Diaz in Avezzano, dalla locandina della scuola calcio della società apposta su un ingresso e su una bacheca sita all’interno dello Stadio dei Marsi in Avezzano. Orbene, tale condotta integrava violazione dell’art. 1, comma 1, CGS anche in relazione agli artt. 18 e 19 delle NOIF riguardanti la sede sociale e il campo di gioco di una società. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, gli incolpati facevano due distinte memorie difensive del medesimo tenore a mezzo delle quali rilevavano che il Sig. Iulianella Enzo, all’epoca dei fatti contestati – e cioè a decorrere dal 8.9.2008 – non era più Amministratore Unico della società Pescina Valle del Giovenco e non rivestiva più alcuna carica all’interno della medesima società, atteso che lo stesso Sig. Iulianella Enzo, in data 2.8.2008, si era dimesso dalla carica societaria prima ricoperta senza peraltro assumere alcun altro ruolo e/o incarico all’interno della stessa - come peraltro emergeva dal verbale di assemblea ordinaria del 2.8.2008 e dal modulo di censimento inviati nell’agosto 2008 dapprima a mezzo fax e successivamente a mezzo raccomandata alla Lega Italiana Calcio Professionistico. Conseguentemente le contestate violazioni non potevano in alcun modo essere ascrivili al Sig. Iulianella Enzo. Pertanto, gli incolpati chiedevano, in via preliminare, l’inammissibilità e l’improcedibilità dei deferimenti per difetto di legittimazione passiva del Sig. Iulianella Enzo e, nel merito, il proscioglimento in ordine ai contestati addebiti. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per la Società e la sanzione della inibizione per mesi 6 per il Sig. Iulianella Enzo. Per gli incolpati è comparso il difensore, il quale, dopo aver illustrato il contenuto dei propri scritti difensivi, si è riportato alle conclusioni in essi rassegnate. I motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, rileva che il presente deferimento è improcedibile. Risulta per tabulas, e in particolare dal verbale di assemblea ordinaria del 2.8.2008 e dal modulo di censimento inviati nell’agosto 2008 dapprima a mezzo fax e successivamente a mezzo raccomandata alla Lega Italiana Calcio Professionistico, che, all’epoca dei fatti, il Sig. Iulianella Enzo non era più Amministratore Unico della società Pescina Valle del Giovenco e non rivestiva più alcuna carica e/o incarico all’interno della medesima Società. Conseguentemente le contestate violazioni non possono in alcun modo essere ascrivili al Sig. Iulianella Enzo. Da quanto sopra consegue l’improcedibilità dello stesso deferimento anche nei confronti della società deferita. Il dispositivo. Per tali motivi, la Commissione dichiara improcedibile il deferimento.
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