F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CDN del 17.04.2009 (145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE BERNARDINI (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. ACD Guidonia Montecelio) E DELLA SOCIETA’ ACD GUIDONIA MONTECELIO (nota n. 4114/31pf08-09/SS/en del 28.1.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CDN del 17.04.2009 (145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE BERNARDINI (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. ACD Guidonia Montecelio) E DELLA SOCIETA’ ACD GUIDONIA MONTECELIO (nota n. 4114/31pf08-09/SS/en del 28.1.2009) Con atto del 28.1.2009, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giuseppe Bernardini, all’epoca dei fatti Presidente della Società ACD Guidonia Montecelio e la stessa Società ACD Guidonia Montecelio, il primo per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS in relazione all’art. 40, co. 1, del Regolamento della LND e agli artt. 35 e 38, co. 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per i fatti specificati nell’atto di incolpazione, e la seconda per responsabilità diretta per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante. Alla riunione del 17.4.2009, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) al Sig. Bernardini e dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) alla Società. I deferiti, rimasti assenti, non hanno inviato memorie difensive. Il deferimento è fondato e va accolto. L’esame della documentazione confluita nel presente procedimento fa ritenere accertate le violazioni ascritte al Sig. Bernardini che, in qualità di Presidente della Società ACD Guidonia Montecelio, partecipante al campionato interregionale di Serie D, nella stagione 2007–2008 e in particolare dal mese di aprile 2008, ha affidato, di fatto, la conduzione tecnica della prima squadra, della quale risultava tesserato come allenatore il Sig. Piero Sperandio, al Signor Sandro Pochesci, non tesserabile nell’ambito della stessa stagione agonistica in quanto già tesserato con la Società Olbia Calcio, militante nel campionato professionistico Serie C2. Devono ritenersi univoche e concludenti in tal senso sia le dichiarazioni rese dai calciatori tesserati con la Società ACD Guidonia Montecelio, che hanno individuato il Pochesci quale effettivo allenatore della squadra, chiarendo il ruolo fittiziamente rivestito dal Sig. Sperandio, sia la nota del 13.5.2008, con la quale la Associazione Italiana Allenatori Calcio ha evidenziato la violazione, da parte dello stesso Pochesci, del divieto di tesserarsi per più squadre nella stessa stagione sportiva, sancito dall’art. 38 del Regolamento del Settore tecnico. Per dissipare qualsiasi dubbio in ordine alla prima circostanza, attesa la natura documentale e pacifica della seconda, basti evidenziare quanto riferito dagli informatori circa l’attribuzione al Pochesci di un ruolo tecnico preponderante rispetto a quello dello Sperandio al quale il primo era indiscutibilmente sovraordinato (Morga F.) o l’utilizzo, nel corso delle partite ufficiali, di una ricetrasmittente con la quale il Pochesci forniva direttive alla squadra e allo stesso allenatore (Carnevali T., Biagetti A., Vivirito M., D’Acampo D., Borsa A.). È chiaro che la responsabilità dell’affidamento di tale ruolo è da attribuire all’allora presidente della Società deferita, Sig. Giuseppe Bernardini il quale, sebbene abbia reso dichiarazioni estremamente edulcorate, ha sostanzialmente ammesso il rapporto con il Pochesci (recentemente sanzionato dal settore di appartenenza per i fatti di che trattasi), il quale, dal canto suo, ha aggiunto di essere intervenuto dal punto di vista tecnico solo su richiesta dello Sperandio. Tali prospettazioni, che per ovvi motivi difensivi tendono a ridimensionare la conduzione tecnica illecita a meri e occasionali interventi amichevoli, sono comunque inidonee a sbiadire i contorni netti del quadro probatorio delineato dall’attività di indagine e confermato nell’odierna sede dibattimentale. Naturalmente, la commissione dei fatti illeciti da parte del legale rappresentante determina la responsabilità diretta della Società. P.Q.M. Infligge al Sig. Giuseppe Bernardini la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) e alla Società ACD Guidonia Montecelio l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
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