F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CDN del 17.04.2009 (174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO BUSSAGLI (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc. US Poggibonsi Srl) E DELLA SOCIETA’ US POGGIBONSI Srl (nota n. 4541/478pf08-09/AM/AA/ac del 12.2.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CDN del 17.04.2009 (174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO BUSSAGLI (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc. US Poggibonsi Srl) E DELLA SOCIETA’ US POGGIBONSI Srl (nota n. 4541/478pf08-09/AM/AA/ac del 12.2.2009) All’inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena base per il Bussagli inibizione per mesi 4 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 di inibizione ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS a mesi uno di inibizione; pena base per la Soc. Poggibonsi ammenda di € 600,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 300,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS a € 200,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 200,00 (duecento/00) alla Soc. US Poggibonsi Srl e dell’inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Maurizio Bussagli. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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