F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/CDN del 17.04.2009 (170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO FERRETTI (AQmministratore Unico della Soc. Morro D’Oro Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ MORRO D’ORO CALCIO Srl (nota n. 4663/235pf08-09/MS/vdb del 17.2.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/CDN del 17.04.2009 (170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO FERRETTI (AQmministratore Unico della Soc. Morro D’Oro Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ MORRO D’ORO CALCIO Srl (nota n. 4663/235pf08-09/MS/vdb del 17.2.2009) La Commissione Disciplinare Nazionale, letto il deferimento, esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al sig. Ferretti Domenico della sanzione di mesi due di inibizione e alla Morro d’Oro Calcio Srl quella dell’ammenda di €. 15.000,00, osserva quanto segue. I fatti oggetto del procedimento risultano pacificamente provati per tabulas giacchè, oltre alla nota del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale serie D, nel fascicolo si rinviene la rinuncia al Campionato Nazionale Juniores 2008/2009 da parte della società deferita, atto che palesemente risulta essere stato sottoscritto dal suo presidente sig. Domenico Ferretti. Può affermarsi che altrettanto evidente è la violazione disciplinare commessa attraverso tale rinuncia e contestata nel deferimento, giacchè il C. U. n° 1 dell’1/7/2008 al punto 1 A/1 lettera g) impone alle società aderenti al Comitato Interregionale di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores. Deve quindi essere dichiarata la responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti. In merito alle sanzioni da irrogare, si ritiene equa quella dell’inibizione per mesi uno per quanto attiene il sig. Ferretti, mentre per quanto riguarda la società la tipologia e l’entità della sanzione è inderogabilmente fissata dall’ultima parte del citato punto del C. U. in oggetto. P. Q. M. Accoglie il deferimento ed applica al sig. Ferretti Domenico la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) ed alla Soc. Morro d’Oro Calcio Srl quella dell’ammenda di €. 15.000,00 (quindicimila/00).
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