F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/CDN del 17.04.2009 (168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Presidente della Soc. ASD Nuovo Campobasso Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD NUOVO CAMPOBASSO CALCIO (nota n. 4224/122pf08-09/GT/dl del 2.2.2009)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/CDN del 17.04.2009
(168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Presidente della Soc. ASD Nuovo Campobasso Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD NUOVO CAMPOBASSO CALCIO (nota n. 4224/122pf08-09/GT/dl del 2.2.2009)
Al termine della gara Ariano Irpino-Città di Vico Equensee disputata il 1.3.2008 per il Campionato Eccellenza Regione Campania, una persona identificata per il sig. Ferruccio Capone tentava di entrare nello spogliatoio arbitrale per insultare e per aggredire uno dei due assistenti dell’arbitro, senza tuttavia riuscire nell’aggressione per l’intervento della polizia e dei commissari di campo. Il rapporto di uno dei due commissari di campo qualificava il Capone come tifoso dell’Ariano Irpino, squadra ospitante; questi veniva inibito sino al 1.8.2008 dal Giudice Sportivo Regionale. Avverso tale sanzione ricorreva la società Ariano Irpino, deducendo che il Capone non era un dirigente della ricorrente e non poteva pertanto essere inibito. Definiva il Capone come soggetto particolarmente noto nel panorama calcistico nazionale. La Commissione Disciplinare Territoriale accoglieva il ricorso, annullava l’inibizione del Capone in quanto non censito per la società Ariano Irpino e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per individuare la qualifica del Capone nell’ambito dell’ordinamento calcistico e per l’adozione di ogni consequenziale provvedimento. L’Organo inquirente, accertato che il Capone all’epoca dei fatti ricopriva la carica di Presidente della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio partecipante al Campionato nazionale serie D, e considerato che il comportamento ascritto al Capone, effettivamente accertato, integrava la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, deferiva a questa Commissione il Capone medesimo contestandogli la violazione di cui sopra, nonché la società ASD Nuovo Campobasso Calcio per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per il fatto ascritto al proprio rappresentante. Resiste al deferimento Capone Francesco con memoria datata 9.4.2009, deducendo l’improcedibilità del deferimento per violazione del principio del ne bis in idem, la nullità del deferimento per erronea qualificazione del fatto e per la genericità e contraddittorietà delle motivazioni e la totale estraneità della Polisportiva Nuova Campobasso Calcio, concludendo per il rigetto del deferimento ovvero, in subordine, per l’applicazione di sanzione minima, ritenuta di giustizia. All’udienza odierna, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e ha chiesto per Capone Ferruccio l’inibizione per mesi sei e per la Società Polisportiva Nuova Campobasso Calcio l’ammenda di € 300,00. Il deferito a mezzo del proprio difensore si è riportato alla propria difesa, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate. Il deferimento deve essere accolto. L’eccezione sollevata dal deferito del ne bis in idem è infondata. Alcun giudicato si è difatti formato sul caso in esame, atteso che la decisione del Giudice Sportivo è stata riformata dalla Commissione Territoriale solo in relazione alla inesistente appartenenza del deferito alla società Ariano Irpino e non in ordine ai fatti ascritti al deferito medesimo, sicchè ben poteva procedersi al deferimento in oggetto per il merito della violazione contestata all’incolpato, una volta accertato il suo effettivo status di tesserato. Del pari infondata è l’ulteriore eccezione del deferito sull’inconferente riferimento all’art. 19 comma 1 lett. h), contenuto nel deferimento, in quanto il Capone non operava in qualità di dirigente della società Ariano Irpino. Basterà al riguardo osservare che le sanzioni previste dall’art. 19 CGS sono irrogabili a tutti i tesserati, nonché a soci e non soci di cui all’art. 1 comma 5 CGS, che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, senza che possa rilevarsi se il tesserato, nel momento della violazione, operava o meno quale dirigente della società coinvolta nel fatto. Appare accertata dal referto arbitrale e dai distinti rapporti dei due Commissari di campo la sussistenza del fatto ascritto al deferito, non essendo necessario né che siano riportate le testuali parole dallo stesso pronunciate, né che siano offerte prove documentali sul suo comportamento, atteso che il referto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, CGS, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che nel caso in esame la dinamica dei fatti appare sufficientemente descritta. Quanto infine alla dedotta estraneità della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio ai fatti, in quanto il Capone avrebbe agito nella veste di mero spettatore della gara dell’Ariano Irpino e senza alcuna rappresentatività della Società da egli presieduta, si osserva quanto segue. L’art. 4, comma 1, CGS prevede che le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali, a nulla rilevando che tale operato, manifestatosi nell’ambito dell’attività sportiva, non sia riconducibile alla Società stessa. P.Q.M. in accoglimento del deferimento, inibisce il sig. Ferruccio Capone sino alla data del 18 ottobre 2009 e commina alla Società Polisportiva Nuovo Campobasso Srl l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
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