F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/CDN del 17.04.2009 (172) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO JACOPETTI (Presidente della Soc. ASD SPEZIA CALCIO 2008 Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD SPEZIA CALCIO 2008 Srl (nota n. 4641/236pf08-09/MS/vdb del 16.2.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/CDN del 17.04.2009 (172) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO JACOPETTI (Presidente della Soc. ASD SPEZIA CALCIO 2008 Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD SPEZIA CALCIO 2008 Srl (nota n. 4641/236pf08-09/MS/vdb del 16.2.2009) La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, tra cui la memoria prodotta dal difensore degli incolpati, udite le conclusioni delle parti, ivi comprese quelle del rappresentante della Procura che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al sig. Jacopetti Aldo della sanzione di mesi due di inibizione, ed alla ASD Spezia Calcio 2008 Srl quella dell’ammenda di €. 15.000,00, osserva quanto segue. I fatti oggetto del procedimento risultano pacificamente provati per tabulas giacchè, oltre alla nota del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale serie D, nel fascicolo si rinviene la richiesta di esclusione dal Campionato Nazionale Juniores 2008/2009 da parte della società deferita, che poi in effetti non ha partecipato a tale campionato. Le giustificazioni addotte con tale missiva e ribadite nella memoria difensiva non possono di certo concretizzare una scriminante dal momento che il sodalizio aveva comunque l’obbligo di ottemperare alle disposizioni emanate dal competente organo federale. Può affermarsi che altrettanto evidente è la violazione disciplinare commessa attraverso tale omessa partecipazione e contestata nel deferimento, giacchè il C.U. n° 1 dell’1/7/2008 al punto 1 A/1 lettera g) impone alle società aderenti al Comitato Interregionale di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores. Deve quindi essere dichiarata la responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti. In merito alle sanzioni da irrogare, si ritiene equa quella dell’ammonizione per quanto attiene il sig. Jacopetti, tenuto conto che il provvedimento di iscrizione al campionato della ASD Spezia Calcio 2008 è intervenuto soltanto in data 22.8.2008, a causa delle note vicende societarie, e cioè quando ormai risultava assai gravoso l’allestimento di una squadra per partecipare al Campionato Nazionale Juniores 2008/2009, mentre per quanto riguarda la società la tipologia e l’entità della sanzione è inderogabilmente fissata dall’ultima parte del citato punto del C. U. in oggetto. P. Q. M. In accoglimento del deferimento, infligge al sig. Jacopetti Aldo la sanzione dell’ammonizione e alla ASD Spezia Calcio 2008 Srl quella dell’ammenda di €. 15.000,00 (quindicimila/00).
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