F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/CDN del 17.04.2009 (189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA SOTTOVIA (all’epoca dei fatti, consigliere delegato della Soc. Calcio Padova SpA) E DELLA SOCIETA’ CALCIO PADOVA SpA (nota n. 5078/471pf08-09/AM/AA/ac del 5.3.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/CDN del 17.04.2009 (189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA SOTTOVIA (all’epoca dei fatti, consigliere delegato della Soc. Calcio Padova SpA) E DELLA SOCIETA’ CALCIO PADOVA SpA (nota n. 5078/471pf08-09/AM/AA/ac del 5.3.2009) Con provvedimento del 5.3.2009 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Gianluca Sottovia, nella sua qualità di consigliere delegato della Soc. Calcio Padova, all’epoca dei fatti, per violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS con riferimento all’art. 40 comma 3 delle NOIF e la Società Calcio Padova SpA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio consigliere delegato. All’inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena base per il Sottovia inibizione per giorni 75 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 50 di inibizione; pena base per la Soc. Calcio Padova ammenda di € 7.500,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 5.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per giorni 50 (cinquanta) al Sig. Gianluca Sottovia e di quella dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Soc. Calcio Padova SpA. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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