F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CDN del 22.04.2009 (138) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO CANNIZZARO (Arbitro AIA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI UNO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 21 del 3.12.2008).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CDN del 22.04.2009 (138) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO CANNIZZARO (Arbitro AIA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI UNO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 21 del 3.12.2008). A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna ha applicato nei confronti del sig. Alessandro Cannizzaro la sospensione per anni uno. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione il Cannizzaro chiede la sospensione della delibera, in via preliminare dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera, nel merito riformare la delibera impugnata e dichiarare non sussistenti le contestazioni addebitate, in via subordinata la riduzione della sanzione inflitta. All’udienza del 26 marzo 2009 è comparso il sig Cannizzaro, per la Procura federale l’avv. Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità opponendosi nel contempo alla istanza di rimessione in termini. La Commissione disponeva un rinvio a nuova udienza. In data odierna è comparso il Cannizzaro, assistito dal proprio legale, il quale ha depositato avvisi di ricevimento attestanti la trasmissione del reclamo alla Procura federale in data 1 aprile 2009. Il rappresentante della Procura federale ha eccepito la tardività del reclamo. Il legale del Cannizzaro ha, a sua volta, rilevato che la tardiva comunicazione del reclamo alla Procura Federale deve essere considerata come mera irregolarità sanabile, in via analogica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comme 9, CGS ed in ogni caso la copia del reclamo inviata alla Commissione Disciplinare Territoriale di Bologna avrebbe dovuto essere girata alla Procura Federale in adesione al principio dell’errore scusabile. Ritenuto che il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante. Osservato che nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; Valutato che la tardiva trasmissione del reclamo alla Procura Federale non può essere considerata come mera irregolarità formale considerato che il CGS prevede espressamente che “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori” e che la copia del reclamo trasmessa alla Commissione Disciplinare Territoriale di Bologna non può essere trasmessa d’ufficio alla Procura Federale trattandosi di organi di giustizia dalle competenze ben diverse (organo con funzioni giudicanti il primo, organo con funzioni inquirenti e requirenti e dunque addirittura parte del giudizio il secondo). P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it