F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CDN del 22.04.2009 (162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RODRIGUES DA SILVA ADRIANO BERNARDES (calciatore tesserato per la Soc. AC Sangiustese Srl (nota n. 4349/410pf08-09/AM/ma del 5.2.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CDN del 22.04.2009 (162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RODRIGUES DA SILVA ADRIANO BERNARDES (calciatore tesserato per la Soc. AC Sangiustese Srl (nota n. 4349/410pf08-09/AM/ma del 5.2.2009) la Commissione Disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni del calciatore e quelle del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare del deferito e l’applicazione al medesimo della sanzione della squalifica per due mesi, osserva quanto segue. Il fatto in questione risulta pacificamente provato per tabulas attraverso il deposito dei due mandati sottoscritti dal sig. Bernardes nominando due diversi procuratori, dai quali emerge che quello in favore del sig. Giulio Zanni aveva vigenza dal 4.2.2008 al 3.2.2010, mentre l’altro, con cui veniva nominato il sig. Salvatore Trunfio, era stato rilasciato in data 7.10.2008, quando cioè il primo era ancora in vigore. La circostanza consistente nella rinuncia al mandato effettuata dal sig. Trunfio il 3/11/2008 ha fatto sì che l’illecito si sia protratto per un periodo di tempo molto limitato, cioè meno di un mese, durante i quali il deferito si è fatto formalmente assistere da due diversi procuratori giacchè ha rilasciato il mandato al secondo senza aver reventivamente revocato quello conferito al primo. Tale condotta integra pacificamente la violazione dell’art. 10 del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori. Per la graduazione della sanzione deve essere presa in considerazione la particolare tenuità del fatto, alla luce della brevità del periodo durante il quale i due mandati si sono sovrapposti. La responsabilità disciplinare del sig. Bernardes deve quindi essere dichiarata, con l’applicazione della sanzione risultante dal dispositivo. P. Q. M. Accoglie il deferimento ed applica al calciatore Bernardes Rodrigues Da Silva Adriano la sanzione dell’ammenda di €. 1.000,00 (mille/00).
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