F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CDN del 22.04.2009 (175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (Presidente della Soc. Sassari Torres 1903 Srl), CARLO MATTEOLI (calciatore tesserato all’epoca dei fatto per la Soc. Sassari Torres 1903 Srl, attualmente tesserato per la Soc. SS Villacidrese Calcio Srl) (nota n. 4451/442pf07- 08/GR/dl del 10.2.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CDN del 22.04.2009 (175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (Presidente della Soc. Sassari Torres 1903 Srl), CARLO MATTEOLI (calciatore tesserato all’epoca dei fatto per la Soc. Sassari Torres 1903 Srl, attualmente tesserato per la Soc. SS Villacidrese Calcio Srl) (nota n. 4451/442pf07- 08/GR/dl del 10.2.2009) la Commissione Disciplinare; letto il deferimento del Procuratore Federale; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al sig. Mascia Antonio della sanzione di mesi quattro di inibizione ed al sig. Matteoli Carlo di quella di mesi due di squalifica, osserva quanto segue. I fatti oggetto del procedimento si concretizzano nell’illecita utilizzazione del calciatore Carlo Matteoli nel corso della gara Giulianova – Sassari Torres disputatasi in data 13 ottobre 2007 giacchè in quel momento il medesimo non era tesserato. La denuncia della violazione è stata effettuata con nota 26 ottobre 2007 inoltrata dal Presidente della Lega di Serie C alla Procura Federale. Quest’ultima a seguito di tale nota il 18 febbraio 2009 ha trasmesso l’atto di deferimento, in assenza della relazione del sostituto incaricato delle indagini, e quindi appare evidente che tale incarico non è stato conferito e che la fase istruttoria si è svolta esclusivamente per tabulas. Dalla documentazione presente nel fascicolo emerge inconfutabilmente che il calciatore sig. Carlo Matteoli ha disputato la gara del 13 ottobre 2007, che il suo tesseramento, spedito il 20 ottobre 2007, è stato depositato soltanto in data 22 ottobre 2007, che non risulta essere stato concesso il visto di esecutività del tesseramento stesso; da tutto ciò deriva l’irregolarità della partecipazione del suddetto calciatore alla gara in parola e conseguentemente la perpetrazione dell’illecito contestato. Di quest’ultimo deve essere chiamato a rispondere il sig. Mascia nella sua qualità di Presidente della società che ha utilizzato il giocatore, ma non quest’ultimo poiché lo stesso non aveva alcun elemento a sua disposizione per poter ritenere di non trovarsi in posizione regolare avendo egli, unitamente ai propri genitori, sottoscritto il tesseramento molto tempo prima della disputa dell’incontro. P. Q. M. Accoglie parzialmente il deferimento ed applica al sig. Mascia Antonio la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione. Proscioglie il calciatore Matteoli Carlo.
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