F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CDN del 22.04.2009 (181) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. BORGOROSSO ARENZANO AVVERSO L’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 46 del 5.2.2009).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CDN del 22.04.2009
(181) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. BORGOROSSO ARENZANO AVVERSO L’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 46 del 5.2.2009).
Con atto del 13 novembre 2008 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria il sig. Porcu Francesco, quale responsabile tecnico della preagonistica della Polisportiva Borgorosso Arenzano; il sig. Bitetti Gabriele, quale Presidente della Polisportiva Borgorosso Arenzano nella stagione 2006/2007 e successivamente quale consigliere della medesima società; la società Polisportiva Borgorosso Arenzano, contestando: al primo ed al secondo, la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 comma 3 NOIF; alla terza, la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS per le violazioni ascritte al Presidente ed al dirigente. Era accaduto che la società Polisportiva Borgorosso Arenzano nella stagione di cui sopra aveva tesserato il giovane calciatore Eusepi Sergio di età minore di anni 16, che era risultato residente unitamente al proprio nucleo familiare nel Comune di Agosta in provincia di Roma, così violando l’art. 40 comma 3 NOIF. La Commissione di primo grado, a mezzo di decisione pubblicata il 5 febbraio 2009, sanzionava Gabriele Bitetti con l’inibizione di mesi uno e la società Polisportiva Borgorosso Arenzano con l’ammenda di € 1.000,00; proscioglieva da ogni addebito Francesco Porcu. Avverso tale decisione ricorre la società Polisportiva Borgorosso Arenzano, contestando la sussistenza della propria responsabilità e deducendo di essersi limitata a presentare il tesseramento dell’Eusepi al Comitato Provinciale di Genova, che lo aveva convalidato. Allega al ricorso una circolare del Settore per l’attività giovanile e scolastica da cui si evincerebbe la parificazione del domicilio del giovane calciatore alla residenza dello stesso, con conseguente regolarità del tesseramento dell’Eusepi. Conclude per l’annullamento delle sanzioni. All’udienza odierna, nessuno è comparso per la ricorrente. La Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conseguente conferma della decisione impugnata. Il ricorso è infondato. Costituisce orientamento consolidato di questa Commissione che la finalità dell’art. 40 comma 3 NOIF è quella di impedire che l’attività sportiva costituisca un motivo di divisione della famiglia e di sradicamento del giovane dal proprio ambito familiare e scolastico, tanto è vero che la norma richiede che il tesseramento dei giovani calciatori avvenga solo a favore di società che abbiano sede nella regione in cui essi risiedono con la famiglia, intesa come l’intero nucleo familiare e che la residenza del nucleo familiare sia effettiva e non solo anagrafica. Nel caso che qui interessa, la residenza in Arenzano della famiglia del giovane calciatore non è affatto risultata ed anzi, dalla documentazione anagrafica esaminata dall’Organo inquirente, in particolare il documento di identità del giovane calciatore, è apparso evidente che l’Eusepi Sergio risiedeva nel Comune di Agosta. Lo stesso genitore del giovane calciatore, sentito dall’Organo inquirente, dichiarava che non era intenzione della famiglia prendere la residenza in Arenzano e che comunque, allorquando la famiglia aveva deciso in senso opposto, il cambio della residenza era stato negato per la mancanza di un contratto di locazione abitativa in Arenzano. La circolare depositata dalla ricorrente, inoltre, non favorisce le tesi sostenute dalla stessa, atteso che in calce alla circolare è riportato l’elenco di documenti da allegare alla richiesta di tesseramento del giovane calciatore, che appaiono mancanti nel caso di specie. P.Q.M. rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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