F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CDN del 22.04.2009 (194) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI DICHIARAZIONE DI CARENZA DI GIURISDIZIONE IN MERITO ALLA POSIZIONE DEL CALCIATORE SAVANE ABOUBACAR E L’ASSENZA DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA IN CAPO ALLA SOC. POL. AMBROSIANA, EMESSA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto CU n. 55 del 4.3.2009).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CDN del 22.04.2009 (194) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI DICHIARAZIONE DI CARENZA DI GIURISDIZIONE IN MERITO ALLA POSIZIONE DEL CALCIATORE SAVANE ABOUBACAR E L’ASSENZA DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA IN CAPO ALLA SOC. POL. AMBROSIANA, EMESSA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto CU n. 55 del 4.3.2009). La Procura Federale il 16 gennaio 2009 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto il calciatore Savane Aboubacar, il sig. Antonio Basso, all’epoca dei fatti Presidente della società Polisportiva Ambrosiana e la società Polisportiva Ambrosiana, contestando a Savane Aboubacar la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 comma 6 NOIF, ad Antonio Basso la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 comma 6 NOIF, alla società Pol. Ambrosiana la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al proprio Presidente. Era accaduto che il calciatore all’atto della richiesta di tesseramento in favore della società Polisportiva Ambrosiana, su modulo sottoscritto dal Presidente della società richiedente sig. Antonio Basso, aveva dichiarato in maniera mendace di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere, quando invece era risultato che lo stesso era stato tesserato per la Società Dyibetoa De Tabou appartenente alla Federazione Ivoriana. La Commissione Disciplinare adita, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 55 del 4 marzo 2009, dichiarava: la carenza di giurisdizione a decidere in merito alla posizione del calciatore Savane Aboubacar in quanto non tesserato per la FIGC; l’assenza di responsabilità in capo al sig. Antonio Basso in quanto nessuna norma dell’ordinamento sportivo impone al Presidente della società di effettuare indagini circa le dichiarazioni rese dal calciatore, a maggior ragione quando esse riguardano fatti svolti in luoghi sui quali la verifica è impossibile; l’assenza di responsabilità oggettiva in capo alla società Pol. Ambrosiana mancando una qualsivoglia responsabilità del suo Presidente. Impugna tale decisione la Procura Federale per la parziale modifica della stessa, chiedendo la sanzione di mesi tre di squalifica per il calciatore Savane Aboubacar e l’ammenda di € 500,00 per la società Pol. Ambrosiana, reiterando le conclusioni già precisate in primo grado. Motiva l’appellante che la normativa posta a base del deferimento (artt. 39 commi 1, 2, 3 e 40 comma 11 bis NOIF) consente di affermare che tutte le attività poste in essere dal calciatore e dalla società con la trasmissione all’Ufficio Tesseramenti del modulo contenente la richiesta di tesseramento alla FIGC sono idonee e sufficienti ad assoggettare i richiedenti all’ordinamento sportivo della Federazione per la quale viene richiesto il tesseramento e che se da una parte viene riconosciuto alla FIGC il potere/dovere di accettare o meno il tesseramento, dall’altra deve essere parimenti riconosciuta alla stessa FIGC la facoltà di determinare le sanzioni che derivano dall’avere chiesto un tesseramento sulla base di una dichiarazione mendace. A tale principio consegue tanto l’assoggettabilità del calciatore Savane Aboubacar all’ordinamento sportivo italiano avendo egli svolto un’attività in tutto ed in parte equiparabile a quella dei soggetti di cui all’art. 1 comma 5 CGS perchè rilevante nell’interesse della società Pol. Ambrosiana, quanto la responsabilità oggettiva della stessa società Pol. Ambrosiana per l’operato del calciatore, il cui tesseramento peraltro era stato sospeso dall’Ufficio competente in attesa delle determinazioni della Procura Federale. Né il calciatore Savane Aboubacar né la società Pol. Ambrosiana hanno controdedotto. All’odierna odierna è comparsa la sola Procura Federale la quale si è riportata al ricorso, insistendo nella domanda e riducendo la sanzione a carico della Società ad € 250,00. L’appello è fondato. Appare incontestabile che il calciatore deferito, con la dichiarazione mendace allegata alla richiesta di tesseramento, ha violato il principio posto dall’art. 1 comma 1 CGS, a nulla rilevando che egli attualmente non risulti tesserato, ben potendo la sanzione essere scontata al momento del suo tesseramento. Tale sanzione comporta di conseguenza la sanzione a cari della Soc. Ambrosiana per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, che va contenuta nei limiti richiesti. P.Q.M. in accoglimento del ricorso ed a modifica della decisione impugnata, commina al calciatore Savane Aboubacar la squalifica di mesi 3 (tre) ed alla Soc. Pol. Ambrosiana l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
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