F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CDN del 22.04.2009 (201) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO ORLANDI (Allenatore di base, tesserato quale responsabile della prima squadra della Soc. SSD Fiorenzuola per la stagione sportiva 2006/2007) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI UNO E L’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 48 del 12.3.2009).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CDN del 22.04.2009 (201) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO ORLANDI (Allenatore di base, tesserato quale responsabile della prima squadra della Soc. SSD Fiorenzuola per la stagione sportiva 2006/2007) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI UNO E L’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 48 del 12.3.2009). A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Toscana ha applicato nei confronti del sig. Alessandro Orlandi l’inibizione per anni uno e l’ammenda di € 500,00. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione l’Orlandi chiede di accogliere l’eccezione pregiudiziale e per l’effetto dichiarare improcedibile il deferimento in subordine prosciogliere il deferito. In data odierna è comparso il sig Orlandi assistito dal proprio legale, per la Procura federale è presente l’avv. Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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