F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80/CDN del 23.04.2009 (169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE PERRI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. US Castrovillari, attualmente tesserato per la Soc. ASD Luzzanese Calcio 99), EUGENIO DECIMO (Vice Presidente dotato di delega di rappresentanza, all’epoca dei fatti, della Soc. US Castrovillari) DOMENICO VACCA (Segretario dotato di delega di rappresentanza, all’epoca dei fatti, della Soc. US Castrovillari) E DELLA SOCIETA’ US CASTROVILLARI (nota n. 4068/413pf07-08/GR/dl del 27.1.2009)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80/CDN del 23.04.2009
(169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE PERRI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. US Castrovillari, attualmente tesserato per la Soc. ASD Luzzanese Calcio 99), EUGENIO DECIMO (Vice Presidente dotato di delega di rappresentanza, all’epoca dei fatti, della Soc. US Castrovillari) DOMENICO VACCA (Segretario dotato di delega di rappresentanza, all’epoca dei fatti, della Soc. US Castrovillari) E DELLA SOCIETA’ US CASTROVILLARI (nota n. 4068/413pf07-08/GR/dl del 27.1.2009)
1) Il deferimento
Con provvedimento del 27.1.2009, il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il sig. Daniele Perri (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la società U.S. Praia) per rispondere della violazione dell’art. 1, c. 1, CGS in relazione all’art. 40 c. 4 delle NOIF, il sig. Eugenio Docimo (all’epoca dei fatti vice presidente con delega di rappresentanza della Società U.S. Castrovillari) e il sig. Domenico Vacca (segretario, all’epoca dei fatti, con delega di rappresentanza della società U.S. Castrovillari), entrambi per rispondere della violazione dell’art. 1, c. 4, CGS in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F., la U.S. Castrovillari per rispondere della violazione dell’art. 4, c. 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, c. 1 CGS, e dell’art. 4, c. 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva. Gli incolpati non hanno, nei termini previsti, fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione odierna, sono comparsi personalmente i sigg. Docino e Vacca i quali, nel riconoscere i fatti come descritti dalla Procura, chiedevano alla Commissione di valutare la loro buona fede; è altresì comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Daniele Perri, mesi 2 di squalifica; Eugenio Docimo, mesi 2 di inibizione; Domenico Vacca, mesi 2 di inibizione; U.S. Castrovillari, € 500,00 di ammenda. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue: Dalle acquisizioni documentali dell’Ufficio indagini (dichiarazioni rese alla Procura Federale, richieste di tesseramento del 19.7.2007 e del 29.8.2007, foglio censimento Daniele Perri) si evince che effettivamente il calciatore Daniele Perri, ha sottoscritto nella stessa stagione sportiva più di una richiesta di tesseramento per diverse società. In particolare risulta, dalle stesse dichiarazioni rese alla Procura federale da parte degli stessi tesserati Perri, Docimo e Vacca, che il calciatore Daniele Perri abbia, dapprima, in data 19.7.2007, sottoscritto la richiesta di trasferimento in favore della U.S. Praia e, successivamente, in data 29.8.2007, sottoscritto nuova richiesta di trasferimento in favore della U.S. Castrovillari, pur risultando a quella data non svincolato e, anzi, calciatore a tutti gli effetti in forza al U.S. Praia. Il sig. Eugenio Docimo - all’epoca dei fatti vice presidente con delega di rappresentanza della Società U.S. Castrovillari – ha sottoscritto e perfezionato la richiesta di tesseramento del Perri in favore della sua società senza esercitare alcuna forma di controllo, e il sig. Domenico Vacca - segretario, all’epoca dei fatti, con delega di rappresentanza della società U.S. Castrovillari – ha predisposto la detta richiesta di tesseramento, in ogni caso senza esercitare alcun controllo in merito alla posizione contrattuale del giocatore. Tali comportamenti, secondo la Procura Federale, sarebbero in contrasto, per quanto riguarda il Perri, con quanto previsto dall’art. 1, c. 1, CGS in relazione all’art. 40 c. 4 delle NOIF, per quanto riguarda i due dirigenti societari con quanto previsto dall’art. 1, c. 4, CGS in relazione all’art. 40 delle NOIF, e pertanto sanzionabili. Da ciò deriva la richiesta della stessa Procura di deferimento della società U.S. Castrovillari, a titolo di responsabilità diretta, per rispondere della violazione dell’art. 4, c. 1, CGS, per la condotta tenuto dal sig. Docimo e, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’art. 4, c. 2, CGS, per quella tenuta dal sig. Vacca. Pare a questa Commissione che, da quanto emerso in sede di indagini suffragate dalle stesse dichiarazioni agli atti, che risultino provati gli addebiti mossi ai prevenuti dalla Procura Federale e che hanno portato al deferimento dei tesserati e della società. Effettivamente il calciatore Daniele Perri - per sua stessa ammissione, resa al collaboratore della Procura Federale in data 24.1.2008 – ha sottoscritto, in data 19.7.2007, la richiesta di trasferimento in favore della U.S. Praia e, successivamente, in data 29.8.2007, nuova richiesta di trasferimento in favore della U.S. Castrovillari, nell’erroneo convincimento, secondo quanto dichiarato dallo stesso Perri, di essere nel frattempo stato inserito in una lista di trasferimento da parte della U.S. Praia. Il sig. Eugenio Docimo ha, per sua stessa ammissione resa al collaboratore della Procura Federale in data 24.1.2008, sottoscritto la detta richiesta di tesseramento del Perri in favore della sua società non sapendo – per quanto dichiarato dallo stesso Docimo – che il calciatore fosse già sotto contratto credendo che le verifiche del caso fossero state effettuate dal segretario - senza esercitare alcuna forma di controllo; il sig. Domenico Vacca ha, per sua stessa ammissione resa al collaboratore della Procura Federale in data 26.3.2008, predisposto materialmente la anzidetta richiesta di tesseramento, nell’erroneo convincimento, secondo quanto dichiarato dallo stesso, che il calciatore potesse essere svincolato ma, in ogni caso, senza esercitare alcun doveroso controllo in merito alla posizione contrattuale del giocatore. Nel determinare l’entità delle sanzioni, questa Commissione ritiene di dover considerare, con riferimento ai deferiti Docimo e Vacca, l’ammissione di responsabilità resa dai medesimi e il loro spirito collaborativo. 3) Il dispositivo Per tali motivi, questa Commissione delibera di infliggere, per i fatti su esposti: al calciatore Daniele Perri, la sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica; al sig. Eugenio Docimo, la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione; al sig. Domenico Vacca, la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione; alla U.S. Castrovillari, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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