F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80/CDN del 23.04.2009 (165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ US CASTROVILLARI CALCIO (nota n. 4280/1236pf07-08/GR/mg del 4.2.2009) 1)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80/CDN del 23.04.2009
(165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ US CASTROVILLARI CALCIO (nota n. 4280/1236pf07-08/GR/mg del 4.2.2009) 1) Il deferimento
Con provvedimento del 4.2.2009, il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione la Soc. U.S. Castrovillari per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell’art. 4, cc. 3 e 4, CGS, anche in riferimento all’art. 62, c. 1, delle NOIF, per il comportamento posto in essere, in data 9.3.2008, all’interno dello stadio del Castrovillari, da addetti facenti parte del personale ai servizi della società. La società incolpata non ha fatto pervenire, nei termini previsti, propria memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto la dichiarazione di responsabilità della società deferita e l’irrogazione della sanzione di € 1.000,00 di ammenda. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue: Dalle acquisizioni documentali dell’Ufficio indagini (dichiarazioni rese alla Procura Federale, riserva scritta sig. Cocuzza, referto gara) si evince che prima lo svolgimento della gara del campionato di serie D Castrovillari – Paternò del 9.3.2008, sarebbero avvenuti episodi intimidatori e di violenza nei confronti di tesserati della squadra del Paternò. In particolare, risulterebbe - da dichiarazioni rese alla Procura federale da parte dei tesserati del Paternò, sigg. Cocuzza, Isaia, Strano, Scinà, del Castrovillari, sig. Vacca,
dalla riserva scritta presentata nell’imminenza della gara dal dirigente del Paternò Cocuzza, dal supplemento di rapporto di gara dell’arbitro sig. Nucci e, in generale, dalle complessive indagini svolte dalla Procura Federale in merito agli accadimenti – che nell’imminenza della gara Castrovillari – Paternò del 9.3.2008 siano avvenuti alcuni “strattonamenti” da parte di alcune persone, addette ai servizi della società ospitante, nei confronti di tesserati della squadra del Paternò, il tutto all’ingresso allo stadio del pullman degli ospiti. Dalle prove raccolte risulterebbe infatti che, all’arrivo nei pressi dello stadio del pullman della squadra ospite, alcune persone con casacche di colore blu, riconducibili ad addetti all’ordine del Castrovillari, avrebbero affrontato e strattonato alcuni tesserati del Paternò, in particolare il dirigente Isaia. L’arbitro della gara, sig. Nucci, riferisce nel suo rapporto che, prima della gara, intorno alle ore 13.00 del 9 marzo 2008, veniva avvicinato da alcuni del Paternò, di cui uno con la mano insanguinata, che riferivano di aver subito un’aggressione da aperte di persone
estranee. Non risultano tuttavia essere state presentate denunce all’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, né esistono referti medici a comprova di eventuali avvenute lesioni. Lo stesso Isaia però nega, nella sua dichiarazione resa al collaboratore della Procura, la circostanza di avvenuti ferimenti, confermando invece gli spintoni e gli strattonamenti. L’avvenuta collutazione verrebbe confermata anche nelle dichiarazioni dei tesserati del Paternò Scinà e Strano, mentre il dirigente del Castrovillari, sig. Vacca, nelle sue dichiarazioni ricorda solo che i suoi colleghi della squadra ospite, prima della gara, ebbero modo di lamentarsi con lui di aver subito un’aggressione ma, personalmente, di non aver avuto sentore di nulla. Tali comportamenti, secondo la Procura Federale, sarebbero in contrasto con quanto previsto dall’art. 4, cc. 3 e 4, CGS, anche in riferimento all’art. 62, c. 1, delle NOIF, e pertanto sanzionabili. Da ciò deriva, per responsabilità oggettiva, la richiesta della stessa Procura di deferimento della società U.S. Castrovillari. Pare a questa Commissione, da quanto complessivamente emerso in sede di indagini, che il complesso dei fatti che hanno portato la Procura Federale al deferimento della società Castrovillari possano considerarsi provati. La riserva scritta presentata dal dirigente del Paternò Cocuzza, le dichiarazioni univoche rese dai tesserati della squadra ospite circa le modalità delle avvenute aggressioni tramite spintoni e strattonamenti da parte degli addetti all’ordine (riconosciuti in quanto indossanti una pettorina blu ad essi riconducibile) del Castrovillari, il rapporto dell’arbitro sig. Nucci, che dichiara di aver visto un tesserato con la mano insanguinata, costituiscono un quadro indiziario rilevante e degno di fede per l’accertamento dei fatti, comunque da considerare, complessivamente, di lieve entità per le modalità dell’accaduto. 3) Il dispositivo Per tali motivi, questa Commissione delibera di infliggere alla società U.S. Castrovillari, la sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
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