F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80/CDN del 23.04.2009 (243) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NILSON ARAUJO DA SILVA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Calcio a 5 2007 ASD), DAMIANO MELIS, PALMIRO TEDDE, CLAUDIA DE AGOSTINI, PIERLUIGI SANNA E RENATO SERRA (dirigenti della Soc. Calcio a 5 2007 ASD) E DELLA SOCIETA’ CALCIO A 5 2007 ASD (nota n. 6148/872pf08-09/AA/ac del 7.4.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80/CDN del 23.04.2009 (243) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NILSON ARAUJO DA SILVA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Calcio a 5 2007 ASD), DAMIANO MELIS, PALMIRO TEDDE, CLAUDIA DE AGOSTINI, PIERLUIGI SANNA E RENATO SERRA (dirigenti della Soc. Calcio a 5 2007 ASD) E DELLA SOCIETA’ CALCIO A 5 2007 ASD (nota n. 6148/872pf08-09/AA/ac del 7.4.2009) Con atto del 7.4.2009, la Procura federale ha deferito i Sigg.ri Nilson Araujo Da Silva, Damiano Melis, Palmiro Tedde, Claudia De Agostini, Pierluigi Sanna e Renato Serra, il primo calciatore e gli altri dirigenti della Società Calcio a 5 2007 ASD, per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, anche in relazione agli artt. 10, co. 2 e 6, CGS e 7, co. 1, Statuto Federale e la Società Calcio a 5 2007 ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 2, CGS, per le violazioni ascritte al proprio tesserato. Alla riunione del 23.4.2009, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento concludendo per l’applicazione, al Sig. Da Silva, della sanzione della squalifica per giornate 4 (quattro), ai Sigg.ri Melis, Sanna, De Agostini, Tedde e Serra della sanzione della inibizione, per mesi 2 (due) al primo e per mesi 1 (uno) agli altri, in ragione del differente grado di responsabilità, ed infine alla Società dell’ammenda di € 5.000,00 e della penalizzazione di punti 8 (otto) da scontarsi nella stagione sportiva in corso. I deferiti, rimasti assenti, hanno rinunciato al diritto di presentare memorie difensive, ad eccezione dei Sigg.ri Da Silva e De Agostini che hanno invocato la propria buona fede. Il deferimento, che trae origine da un precedente reclamo della Soc. Venezia Calcio a 5, che ha determinato la perdita della gara ai danni della deferita, e da una denuncia effettuata il 5.3.2009 dal Presidente dell’Imola Calcio a 5, è fondato e va pertanto accolto nel senso qui di seguito specificato. Le risultanze dell’Ufficio Tesseramenti e le dichiarazioni non contrastanti rese dai deferiti fanno ritenere provato l’irregolare utilizzo del calciatore Da Silva per le dieci gare indicate il quale, svincolatosi dalla Soc. Luparense in data 1.7.2008, risulta essere stato tesserato per la Soc. Calcio a 5 2007 ASD solamente in data 31.12.2008, determinando l’irregolare utilizzo nel periodo intermedio. Le deduzioni difensive dei due deferiti – i quali ammettono il verificarsi dell’irregolarità ma invocano la propria buona fede – sono inidonee a scriminare un comportamento chiaramente illecito.Se è vero, difatti, che le condotte della Società e dei suoi tesserati integrano un’ipotesi di colpa, più o meno grave, è altrettanto vero che la norma in questione sanziona tutti quei comportamenti attuati in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ed il fatto contestato è sicuramente indice di un omesso rispetto di regole (ovvero di correttezza regolamentare), a prescindere dall’elemento psicologico, che, al limite, potrà rilevare ai finidella determinazione delle sanzioni applicabili ai deferiti. Da ciò discende la responsabilità del calciatore, dei dirigenti e della Società risultando provata la responsabilità oggettiva di quest’ultima, ai sensi dell’art. 4, co. 2, CGS per i fatti ascritti ai propri tesserati e per essersi comunque avvalsa delle prestazioni di un calciatore che non aveva diritto a prendere parte alle competizioni nelle quali è stato schierato. P.Q.M. Infligge al Sig. Nilson Araujo Da Silva la squalifica per giornate 3 (tre), al Sig. Melis l’inibizione per mesi 2 (due), ai Sigg.ri Sanna, De Agostini, Tedde e Serra l’inibizione per mesi 1 (uno) ciascuno ed alla Soc. Calcio a 5 2007 ASD la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010, stante la non afflittività della sanzione se applicata nella stagione sportiva in corso, e l’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00).
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