F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81/CDN del 27.04.2009 (258) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLEVERSON LILTON PELC (calciatore già tesserato per la Soc. Kaos Futsal ASD), ANGELO BARBI (Presidente della Soc. Kaos Futsal ASD), LIVIO GENNARI, GIORDANO GAMBERINI E LUIGI RUSSO (dirigenti della Soc. Kaos Futsal ASD) E DELLA SOCIETA’ KAOS FUTSAL ASD (nota n. 6257/871pf08-09/AA/ac del 10.4.2009).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81/CDN del 27.04.2009 (258) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLEVERSON LILTON PELC (calciatore già tesserato per la Soc. Kaos Futsal ASD), ANGELO BARBI (Presidente della Soc. Kaos Futsal ASD), LIVIO GENNARI, GIORDANO GAMBERINI E LUIGI RUSSO (dirigenti della Soc. Kaos Futsal ASD) E DELLA SOCIETA’ KAOS FUTSAL ASD (nota n. 6257/871pf08-09/AA/ac del 10.4.2009). 1) Il deferimento. Con provvedimento N°. 6257/871pf08-09/AA/ac del 10 aprile 2009, il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: - il calciatore CLEVERSON LILTON PELC della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice ed all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva nonché alle norme in materia di tesseramento, avendo disputato nr. 16 gare del Campionato di Calcio a 5 Serie A2, stagione sportiva 2008/2009 – così come specificatamente elencate nell’atto di deferimento - nelle file della società KAOS FUTSAL A.S.D. in assenza di tesseramento per la medesima società, essendosi lo stesso svincolato in data 01.07.2008; - i dirigenti GENNARI LIVIO, GAMBERINI GIORDANO, RUSSO LUIGI ed il presidente BARBI ANGELO della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice ed all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva nonché alle norme in materia di tesseramento, avendo rispettivamente sottoscritto dieci, due, una e due distinte ufficiali di gara, relative alle predette partite disputate dalla società KAOS FUTSAL A.S.D., in cui dichiaravano che i giocatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il fatto che il calciatore CLEVERSON LILTON PELC non ne avesse titolo per difetto di tesseramento; - la società KAOS FUTSAL A.S.D., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri Tesserati ovvero ai soggetti che comunque avevano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S. Nel provvedimento veniva evidenziato peraltro che il deferimento traeva origine da una segnalazione della società A.S.D. Calcio a 5 Imola alla Procura Federale relativa alla partecipazione irregolare del predetto calciatore in occasione di diverse gare valevoli per il citato Campionato, la medesima società A.S.D. Calcio a 5 Imola aveva proposto reclamo al Giudice Sportivo avverso l’esito della gara disputata in data 17.02.2009 contro la società KAOS FUTSAL A.S.D. proprio in conseguenza dell’utilizzo da parte di quest’ultima nella medesima gara del calciatore oggi deferito e lo stesso Giudice Sportivo aveva accolto il reclamo, comminando alla società oggi deferita la sanzione della perdita della gara, decisione quest’ultima confermata dalla Corte di Giustizia Federale, dall’esame della documentazione relativa al Campionato di Calcio a 5 Serie A2, stagione sportiva 2008/2009, era emerso che il calciatore deferito, sebbene privo di tesseramento, era stato impiegato nelle seguenti gare: o Kaos Futsal - Ats Città di Quartu del 20.09.2008; o Atletico Teramo - Kaos Futsal del 27.09.2008; o Kaos Futsal - Assemini C5 del 04.10.2008; o Gruppo Fassina - Kaos Futsal dell’11.10.2008; o Imola Calcio a 5 - Kaos Futsal del 25.10.2008; o Kaos Futsal - Calcio a 5 2007 del 01.11.2008; o Magione C5 - Kaos Futsal del 08.11.2008; o Kaos Futsal - Canottieri Belluno del 15.11.2008; o Venezia C5 - Kaos Futsal del 22.11.2008; o Kaos Futsal - Torino C5 del 29.11.2008; o San Giorgio - Kaos Futsal del 06.12.2008; o Kaos Futsal - Sporting Marca del 20.12.2008; o Atlante Grosseto - Kaos Futsal del 06.01.2009; o Ats Citta di Quartu - Kaos Futsal del 10.01.2009; o Kaos Futsal - Atletico Teramo del 17.01.2009; o Calcio a 5 2007 - Kaos Futsal del 14.02.2009; le distinte delle partite in questione – in cui risultava appunto inserito il nominativo del suddetto calciatore – erano state firmate dai Dirigenti oggi deferiti. I deferiti, nei termini assegnati, non facevano pervenire alcuna memoria difensiva. All’udienza del 23.04.2009 comparivano il Rappresentante della Procura Federale ed i difensori dei deferiti, i quali eccepivano preliminarmente l’omessa notificazione dell’atto di deferimento. La Commissione, pur rilevando la regolarità della notificazione dell’atto di deferimento e stante la richiesta di termini a difesa dei difensori dei deferiti, differiva la trattazione del procedimento all’udienza del 27.04.2009, con termine sino allo stesso giorno per il deposito di eventuali memorie difensive. I deferiti, nel suddetto termine, depositavano distinte memorie difensive ma sostanzialmente identiche a mezzo delle quali non contestavano che il calciatore avesse effettivamente disputato le predette gare di cui al deferimento ed al contempo deducevano che il calciatore incolpato era stato regolarmente e tempestivamente tesserato, dapprima attraverso la compilazione e sottoscrizione del relativo modulo e successivamente con la trasmissione dello stesso modulo a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Divisione Calcio a 5, gli stessi deferiti avevano sempre agito in buona fede, nella convinzione che il tesseramento si fosse perfezionato, il mancato perfezionamento del tesseramento era da imputarsi agli uffici competenti della Divisione Calcio a 5. Pertanto i deferiti chiedevano il rispettivo proscioglimento od in subordine l’applicazione delle sanzioni nella misura minima. All’odierna udienza sono comparsi i difensori dei deferiti che hanno contestato gli addebiti chiedendo il proscioglimento, con esclusione da ogni responsabilità per la Società, mentre il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti contestati e la sanzione di mesi quattro di inibizione per il Sig. GENNARI LIVIO, la sanzione di mesi 1 di inibizione per il Sig. GAMBERINI GIORDANO, la sanzione di mesi 1 di inibizione per il Sig. RUSSO LUIGI, la sanzione di mesi quattro di inibizione per il Sig. BARBI ANGELO, la sanzione di giornate 6 di squalifica per il calciatore CLEVERSON LILTON PELC, nonché la sanzione dell’ammenda di €. 10.000,00 e della penalizzazione di 12 punti nella classifica del Campionato di competenza nella stagione sportiva in corso 2008/2009 per la società KAOS FUTSAL A.S.D. 2) I motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che i fatti posti alla base del deferimento sono fondati e che i comportamenti adottati dai deferiti sono altamente censurabili. A tal fine, va precisato che secondo la normativa Federale vigente i calciatori svincolati che intendono continuare a svolgere attività sportiva nell’ambito della stessa Società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo o di altra, devono annualmente sottoscrivere una nuova richiesta di “aggiornamento di posizione di tesseramento”. Nel caso di specie, tale procedura non risulta essere stata seguita ed il mancato svolgimento di tale formalità ha determinato l’irregolarità della posizione del calciatore, che difatti risultava svincolato dalla Società KAOS FUTSAL A.S.D. a far data dal 01.07.2008. Difatti, dalla documentazione in atti, emerge che il calciatore CLEVERSON LILTON PELC, pur essendosi appunto svincolato dalla società deferita in data 01.07.2008, ha disputato nelle file della predetta società le gare di campionato relative alla stagione sportiva in corso 2008/2009 così come sopra specificate e che i dirigenti GENNARI LIVIO, GAMBERINI GIORDANO, RUSSO LUIGI ed il presidente BARBI ANGELO hanno sottoscritto le distinte ufficiali di gara, relative alle predette partite disputate dalla società KAOS FUTSAL A.S.D., in cui hanno dichiarato che i giocatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il fatto che il calciatore CLEVERSON LILTON PELC non ne avesse titolo per difetto di tesseramento. In ordine alla inesistenza del tesseramento del calciatore in questione per la corrente stagione sportiva, si è formato un giudicato, relativo alla gara Kaos Futsal - Calcio a 5 Imola del 17.2.2009, in ordine alla quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla KAOS FUTSAL A.S.D., la sanzione della perdita sportiva della gara proprio per aver schierato il calciatore PELC in posizione irregolare, per mancanza di tesseramento. Questa Commissione, pertanto, non ha alcun potere di riesaminare la questione relativa alla regolarità di tesseramento del PELC. Le memorie depositate dagli odierni deferiti e la documentazione dagli stessi prodotta propongono una diversa ricostruzione dei fatti che non inficia in alcun modo l’affermazione di principio sopra riportata. Va rilevato infatti che: la copia del modulo di tesseramento oggi depositata risulta priva della sottoscrizione del medesimo calciatore, e che la copia della distinta di spedizione oggi depositata non può essere di per sé sufficiente a comprovare l’effettiva spedizione del modulo di tesseramento, ove si consideri che i deferiti non hanno depositato il relativo avviso di ricevimento, essendo pacifico che la citata lettera raccomandata non è mai stata consegnata, come risulta da un estratto dal sito internet di Poste Italiane, prodotto dai deferiti. Peraltro, la semplice spedizione dello stesso modulo di tesseramento non esonerava la stessa società ed i suoi tesserati dalle opportune verifiche in merito all’effettivo arrivo del plico raccomandato. Nelle more delle predette verifiche, la società ed i suoi tesserati avrebbero dovuto comunque astenersi dallo schierare il calciatore oggi deferito nelle partite ufficiali - e ciò anche al fine di prevenire episodi e/o fatti che potessero dar luogo a contestazioni – o quantomeno rivolgersi ai competenti Uffici per regolarizzare l’intera vicenda. Invece, la società ed i propri tesserati deferiti, benché privi di ogni certezza in ordine al buon esito del modulo di tesseramento, hanno schierato in campo il calciatore de quo per un cospicuo numero di partite. Tale condotta, anziché deporre in favore della loro richiamata buona fede, costituisce dimostrazione di grave negligenza nella gestione delle pratiche di tesseramento. Deve pertanto ritenersi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro contestati, quantomeno a titolo di colpa. La Società KAOS FUTSAL A.S.D. risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva delle violazioni contestate rispettivamente al proprio Presidente ed ai propri dirigenti. In merito alle sanzioni da adottare, la Commissione ritiene di dover applicare alla Società la sanzione dell’ammenda e della penalizzazione di punti in classifica, stante la natura afflittiva che deve necessariamente permeare la sanzione e la indubbia eccezionale rilevanza dell’accaduto e tenuto conto altresì delle gare coinvolte e delle conseguenze sull’intero andamento del Campionato, mentre, per quanto concerne la posizione dei singoli deferiti, si ritiene opportuno differenziare le sanzioni in considerazione del diverso contributo e delle diverse qualità dei medesimi deferiti. A tal proposito, le argomentazioni svolte dai deferiti in merito alla quantificazione delle sanzioni ed ai precedenti di questa Commissione sono prive di pregio e del tutto inconferenti, atteso che questa Commissione non è certamente vincolata dalle proprie precedenti decisioni, soprattutto quando queste ultime si fondano su presupposti e richieste di parte diverse rispetto alla fattispecie odierna. Pertanto sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo. 3) Il dispositivo. Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: squalifica per 5 (cinque) giornate al calciatore Sig. CLEVERSON LILTON PELC; inibizione per mesi quattro (quattro) al Presidente Sig. BARBI ANGELO; inibizione per mesi tre (tre) al Dirigente Sig. GENNARI LIVIO; inibizione per mesi uno (uno) al Dirigente Sig. GAMBERINI GIORDANO; inibizione per mesi uno (uno) al Dirigente Sig. RUSSO LUIGI; penalizzazione di 10 (dieci) punti nella classifica del Campionato di competenza da scontarsi nella stagione sportiva in corso 2008/2009 e l’ammenda di €.7.500,00 (settemilacinquecento/00) alla società KAOS FUTSAL A.S.D.
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