F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 82/CDN del 27.04.2009 (171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO RODRIGUES MASTROGIACOMO (calciatore), GIANLUCA FEA (nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. PCF Aosta Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ PCF AOSTA CALCIO A 5 (nota n. 4633/324pf08-09/MS/vdb del 16.2.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 82/CDN del 27.04.2009 (171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO RODRIGUES MASTROGIACOMO (calciatore), GIANLUCA FEA (nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. PCF Aosta Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ PCF AOSTA CALCIO A 5 (nota n. 4633/324pf08-09/MS/vdb del 16.2.2009) Con provvedimento del 16.2.2009, pervenuto alla Commissione disciplinare nazionale in data 18.2.2009 e regolarmente notificato alle controparti, il Vice Procuratore Federale ha deferito il calciatore Mastrogiacomo Bruno Rodrigues, il sig. Fea Gianluca, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della P.C.F. Aosta Calcio a 5, e la Soc. P.C.F. Aosta Calcio a 5, in relazione alle violazioni ascritte (art.1, co.1 C.G.S., in relazione all’art. 10, co. 2 CGS e art. 40, co. 6 NOIF e per la Soc. P.C.F. Aosta Calcio a 5 ex art. 4, commi 1 e 2 CGS in relazione all’art. 10, co. 2 CGS. In fatto Il deferimento è stato originato dalla comunicazione del 29.9.2008 prot. 1379, dell’Ufficio Tesseramento alla Procura Federale, in cui si esponeva che la Soc. P.C.F. Aosta Calcio a 5, aveva inoltrato per il calciatore Mastrogiacomo Bruno Rodrigues, ex art. 40 co. 6 delle NOIF, allegando una dichiarazione del Mastrogiacomo stesso nella quale questi affermava di non essere stato mai tesserato presso federazioni estere, dichiarazione considerata dall’Ufficio non corrispondente a verità. Emergeva infatti che il Mastrogiacomo Bruno era stato tesserato presso la Federação Paulista de Futsal con la squadra ADC Intelli - Topper, come da fax n. 08023-1 del 17.1.2008 della Confederação Brasileira de Futebol. Conseguentemente si ravvisava la responsabilità del sig. Fea Gianluca, Presidente della Soc. P.C.F. Aosta Calcio a 5, per aver sottoscritto il modulo di tesseramento senza verificare lo status del calciatore, e ciò quindi anche in considerazione del lungo tempo intercorso tra la dichiarazione del 27.2.2008 del calciatore, da ritenersi mendace e la richiesta di tesseramento del 9.9.2008. Detta responsabilità, secondo l’assunto della Procura federale, è ancor più rafforzata per avere il Fea apposto sul modulo di tesseramento la crocettatura riguardante “l’aggiornamento di posizione del calciatore”, anziché su quella riguardante la richiesta di tesseramento, circostanza questa che induce a ritenere che la P.C.F. Aosta Calcio a 5 fosse a conoscenza di precedenti tesseramenti del calciatore presso altre federazioni. Alla odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il Presidente della P.C.F. Aosta Calcio a 5 e il sig. Fea Gianluca. Il primo insistendo sul deferimento ha richiesto, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti, una sanzione di mesi 4 di squalifica per il giocatore Mastrogiacomo Bruno e per il Presidente Fea Gianluca l’inibizione per mesi 4, ed una ammenda di € 5.000,00 per la Soc. P.C.F. Aosta Calcio a 5. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, gli scritti difensivi e i documenti fatti pervenire dal Presidente della Società, osserva e rileva che non è stata raggiunta la prova concreta sulle responsabilità sia del calciatore che della Soc. P.C.F. Aosta Calcio a 5 e del suo Presidente. Invero, se da un lato sussiste la dichiarazione della Confederação Brasileira de Futebol inviata alla FIGC in data 17.1.2008, dalla quale si desume che il calciatore Mastrogiacomo Bruno Rodrigues sia stato tesserato con la A.D.C. Intelli Topper della “Federação Paulista de Futsal”, dall’altro, però, vi è la dichiarazione della Federação Paulista de Futsal del 21.11.2008, depositata in udienza dal sig. Fea, dalla quale al contrario risulta che il Mastrogiacomo Bruno Rodrigues non è mai stato tesserato per la A.D.C. Intelli – Topper “Federação Paulista de Futsal”. Alla luce di quanto sopra appare evidente che, in mancanza di ulteriori prove concrete che avrebbero dovuto avvalorare il deferimento, ma non risultano essere state acquisite ed in considerazione, altresì, della presunzione di buona fede del Presidente Fea Gianluca per quanto da lui posto in essere, supportata ancora di più, per quanto da lui dichiarato ed emerso, dalla circostanza che il calciatore Mastrogiacomo Bruno Rodrigues non è mai stato impiegato in alcuna gara del Campionato, sia il calciatore Mastrogiacomo Bruno Rodrigues, sia Fea Gianluca, sia la Soc. P.C.F. Aosta Calcio a 5 debbono essere prosciolti. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale proscioglie Mastrogiacomo Bruno Rodrigues, Fea Gianluca e la Soc. P.C.F. Aosta Calcio a 5 dagli addebiti rispettivamente ad essi contestati.
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