F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83/CDN del 29.04.2009 (98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ANDREA PECORELLI (già Presidente della Soc. Viterbese) (nota n. 3058/764pf06-07/MA/ma del 2.12.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83/CDN del 29.04.2009 (98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ANDREA PECORELLI (già Presidente della Soc. Viterbese) (nota n. 3058/764pf06-07/MA/ma del 2.12.2008) Il deferimento Con provvedimento del 2 dicembre 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Andrea Pecorelli, all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Viterbese Calcio per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S.; atteso che nella seduta della Commissione Disciplinare Lega Professionisti Serie C del 17 novembre 2006 l’avv. Angelo Antonio Ranucci affermava che gli ultimi 30.000,00 euro pervenuti dalla lega erano stati sottratti dall’amministratore della società non più in carica. Accertato che la predetta Società riceveva dalla LPSC in conto accordo di mutualità 2004/2005, un assegno circolare per l’importo di € 30.000,00; che detto assegno circolare veniva versato presso il conto intestato alla Società in data 21 giugno 2006 con girata a firma del Pecorelli. Successivamente in data 23 giugno 2006, dal medesimo conto corrente intestato alla Viterbese Calcio, venivano emessi quattro assegni circolari, dell’importo di € 4.000,00 ciascuno e venivano altresì prelevati € 9.000,00, mentre, il 26 giugno seguente, veniva eseguito un ulteriore prelevamento di € 5.000,00, per un totale di € 30.000,00; tutte le predette operazioni bancarie risultavano eseguite dal sig. Andrea Pecorelli. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione di anni uno di inibizione. I motivi della decisione La Commissione esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati appare del tutto evidente la violazione commessa dall’allora presidente della Viterbese Calcio, sig. Andrea Pecorelli, che distraeva in suo favore, con più azioni, la somma di € 30.000,00, inviata a mezzo assegno circolare dalla LPSC, in conto accordo di mutualità 2004/2005. Il dispositivo Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità del deferito, irroga la sanzione dell’inibizione per anni 1 (uno).
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