F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83/CDN del 29.04.2009 (150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRA MARONI E ALESSIA MANDOLINI (calciatrici tesserate per la Soc. ACDF Virtus Romagna), PAOLA BARTOLANI (dirigente della Soc. ACDF Virus Romagna) E DELLA SOCIETA’ ACDF VIRTUS ROMAGNA (nota n. 4092/010pf08- 09/AM/ma del 27.1.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83/CDN del 29.04.2009 (150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRA MARONI E ALESSIA MANDOLINI (calciatrici tesserate per la Soc. ACDF Virtus Romagna), PAOLA BARTOLANI (dirigente della Soc. ACDF Virus Romagna) E DELLA SOCIETA’ ACDF VIRTUS ROMAGNA (nota n. 4092/010pf08- 09/AM/ma del 27.1.2009) Il deferimento Con provvedimento del 27 gennaio 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione le sigg.re Maroni Alessandra, Mandolini Alessia e Bartolani Paola, e la soc. ACDF Virtus Romagna, per rispondere le prime tre della violazione dell’art. 1, comma 1 CGS, per avere ciascuno con le condotte rispettivamente poste in essere tenuto comportamenti non improntati ai principi di lealtà, correttezza e probità in relazione alla partecipazione alla gara di Maroni Alessandra sotto il nome di Mandolini Alessia e di aver rappresentato con dichiarazioni all’organo di Giustizia Sportiva circostanze non corrispondenti alla realtà; la Società per la violazione dell’art. 4, comma 2 Del CGS per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte alle sue tesserate. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità delle deferite e l’irrogazione della sanzione di anni uno di squalifica per le calciatrici, l’inibizione per anni uno alla dirigente Paola Bartolani e la sanzione della penalizzazione di punti 3 da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010, oltre all’ammenda di € 1.000,00 per la Società. Solo la calciatrice Maroni Alessandra, ha fatto pervenire nei termini una memoria difensiva, con la quale si dichiara estranea ai fatti a lei addebitati. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati emerge in modo chiaro e palese, che la Maroni Alessandra ha partecipato alla gara del campionato primavera femminile, Coriano Junior – Virtus Romagna, del 19 aprile 2008, con la maglia n° 6 ed in qualità di capitano, in sostituzione della Mandolini Alessia, così come indicato nella distinta delle calciatrici partecipanti alla predetta gara. Tale violazione è del tutto avvalorata, indiscutibilmente, dall’arbitro dell’incontro, sig Dyrmishi Heris, che in data 9 settembre 2008, presso il Comitato Provinciale di Rimini, innanzi al collaboratore della Procura Federale, dopo rituale confronto tra la Mandolini e la Maroni, affermava con certezza di non aver mai visto la prima tanto più in veste di capitano e calciatrice nella partita in questione; mentre riconosceva senza ombra di dubbio la Maroni, come colei che aveva partecipato alla partita come capitano della Soc. Virtus Romagna e come colei che aveva incontrato successivamente nello spogliatoio della predetta società dichiarandosi sprovvista di documenti di riconoscimento. Ne consegue per tabulas la responsabilità della calciatrice Mandolini Alessia e della dirigente Bartolani Paola che hanno affermato e sottoscritto agli Organi di Giustizia Sportiva circostanze non veritiere e reali, in relazione ai fatti meglio indicati e specificati in epigrafe. Per quanto sopra argomentato e dedotto, risponde la Virtus Romagna della violazione ex art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine alla violazioni ascritte al proprio dirigente ed alle proprie tesserate all’epoca dei fatti. Il dispositivo Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la squalifica per mesi 6 (sei) alle calciatrici Alessia Mandolini e Alessandra Maroni, l’inibizione per mesi 6 (sei) alla dirigente Paola Bartolani e l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla Soc. ACDF Virtus Romagna.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it