F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83/CDN del 29.04.2009 (195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ US SESTRI LEVANTE (nota n. 5312/538pf08-09/AM/ma del 12.3.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83/CDN del 29.04.2009 (195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ US SESTRI LEVANTE (nota n. 5312/538pf08-09/AM/ma del 12.3.2009) La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti che hanno concluso come da verbale, osserva: Il Procuratore Federale, con proprio atto in data 12 marzo 2008, ha deferito innanzi a questa Commissione, la U.S. Sestri Levante, in quanto ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 4 co. 1 C.G.S., per aver il proprio tesserato, Sig. Adriano Buffoni, all’epoca dei fatti, allenatore, rilasciato sul sito internet www.dilentantissimo.it una intervista dal contenuto ritenuto lesivo degli organi federali, intervista pubblicata il 9.XII.2008 e non smentita dall’autore. MOTIVI DELLA DECISIONE Non v’è dubbio che le dichiarazioni rese dal Sig. Buffoni tesserato, per la U.S. Sestri Levante, e pubblicate il 9.XII.2008 sul sito internet www.dilettantissimo.it, abbiano un contenuto offensivo e rientrino quindi, in quanto lesive della reputazione di persone e di organismi federali, nella fattispecie prevista dall’art. 5 co. 1 CGS, comportando per l’autore la violazione dell’art. 1 co. 1 del CGS. Ne consegue, per la Società la responsabilità indiretta per il fatto del proprio tesserato così come previsto dall’art. 4 co. 1 del CGS. Va osservato, tuttavia che la U.S. Sestri Levante, venuta a conoscenza delle dichiarazioni rese dal Sig. Buffoni, ha provveduto immediatamente a comunicare all’organo di informazione a cui tali dichiarazioni erano state rese e che ne aveva consentito la diffusione, che “la Società USD Sestri Levante prende(va) le distanze e si dissocia(va) da quanto affermato in merito alle dichiarazioni relative alla Soc. Novese, non condividendole e ritenendo la loro esternazione prettamente personale” chiedendo espressamente che il messaggio di dissociazione venisse pubblicato, proprio al fine di evitare sanzioni di natura disciplinare. Tale atteggiamento rientra tra quelli previsti dall’art. 5 n. 7 del CGS, costituendo la pubblica dissociazione, una attenuante che consente di irrogare la sanzione anche in misura inferiore al minimo o addirittura, in casi eccezionali esser ritenuta una esimente. Nel caso di specie, la Commissione, riconosce che la USD Sestri Levante, ha tenuto un comportamento di dissociazione immediata ed assoluta, e che ricorrono le condizioni di eccezionalità trattandosi di dichiarazioni rese a mezzo telefono e quindi in condizioni tali che comunque non potevano essere impedite dalla Società. P.Q.M. La CD nazionale rigetta il deferimento a carico della Soc. US Sestri Levante.
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