F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 84/CDN del 29.04.2009 (159) – APPELLO DEL SIG. MAURIZIO PALOMBO (Presidente della Soc. Pol. D. Latina Scalo CIMIL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI OTTO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 69 del 29.1.2009). (160) – APPELLO DEL SIG. MARCO IANNARILLI (Direttore Sportivo della Soc. Pol. D. Latina Scalo CIMIL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI CINQUE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 69 del 29.1.2009).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 84/CDN del 29.04.2009 (159) – APPELLO DEL SIG. MAURIZIO PALOMBO (Presidente della Soc. Pol. D. Latina Scalo CIMIL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI OTTO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 69 del 29.1.2009). (160) – APPELLO DEL SIG. MARCO IANNARILLI (Direttore Sportivo della Soc. Pol. D. Latina Scalo CIMIL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI CINQUE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 69 del 29.1.2009). Visti gli atti; Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 14 ottobre 2008 nei confronti di: -Maurizio Palombo, all’epoca dei fatti Presidente della Società Pol, D. Latina Scalo Cimil per violazione dell’art.1, comma 1, CGS e dell’art. 10, comma 2, CGS con riferimento all’art. 40, comma 3, NOIF per aver tesserato il calciatore Dawid Mateusz Ziembaski nella stagione sportiva 2007-2008 senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria deroga del Presidente Federale, trattandosi di calciatore residente a Napoli che,all’atto del tesseramento,non aveva compiuto anagraficamente il 16° anno di età, nonché per violazione degli artt.1, comma 1, e 10, comma 2, CGS, con riferimento agli artt. 91 e 108 NOIF, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità per non aver garantito ai giovani calciatori Alfonso De Feo, Francesco Palmiero e Davide Ievoli, regolarmente tesserati per la stagione agonistica 2007-2008 dalla Società Pol. D. Latina Scalo Cimil, condizioni di vita ottimali per quel che concerne la sistemazione logistica, l’educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione sia educativa che tecnica, atteso che gli stessi, in ragione di tale tesseramento, avevano lasciato le proprie famiglie ed il luogo di residenza, e per averli, infine,nel mese di febbraio 2008, allontanati di fatto dalla Società favorendo condizioni ambientali che di fatto hanno impedito la permanenza a Latina Scalo dei suddetti tesserati, privandoli di quei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo Sport, cui l’attività giovanile della FIGC è regolata; nonché per aver utilizzato , ai fini della richiesta di svincolo per accordo dei suddetti tesserati, delle false dichiarazioni al fine di far ricadere sugli stessi la volontà unilaterale di aver abbandonato anticipatamente la società Pol. D. Latina Scalo Cimil e conseguentemente l’attività agonistica; -Marco Iannarilli, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Pol. D. Latina Scalo Cimil, per violazione dell’art.1,comma 1, CGS, con riferimento agli artt. 91 e 108 NOIF, per essere venuto meno, in qualità di Direttore Sportivo nonché quale Dirigente responsabile dell’attività giovanile, ai principi di lealtà, correttezza e probità per non aver garantito ai giovani calciatori Alfonso De Feo, Francesco Palmiero e Davide Ievoli, regolarmente tesserati per la stagione agonistica 2007-2008 dalla Società Pol. D. Latina Scalo Cimil, condizioni di vita ottimali per quel che concerne la sistemazione logistica, l’educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione sia educativa che tecnica, di cui si era fatto carico all’atto del tesseramento dei suddetti calciatori che avevano lasciato le rispettive famiglie ed il luogo di residenza per trasferirsi a Latina, e per avere, in concorso con il Presidente,deliberatamente favorito condizioni ambientali e logistiche che hanno comportato di fatto l’allontanamento anticipato dei giovani calciatori con il rientro alle rispettive residenza, privandoli di quei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo Sport, cui l’attività giovanile della FIGC è regolata; nonché per aver utilizzato, in concorso con il Presidente della Società Pol.D. Latina Scalo Cimil, ai fini della richiesta di svincolo per accordo dei suddetti tesserati, delle false dichiarazioni al fine di far recedere sugli stessi la volontà unilaterale di aver abbandonato anticipatamente la società Pol.D. Latina Scalo Cimil conseguentemente l’attività agonistica, in tal modo violando anche l’art.10,comma 11, CGS; -la Società Pol. D. Latina Scalo Cimil per responsabilità diretta ed oggettiva degli addebiti ascritti rispettivamente al Presidente ed al dirigente tesserato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, commi 1 e 2, CGS. Letta la decisione di primo grado emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio pubblicata su C.U. n. 69 LND del 29 gennaio 2009 con la quale il sig. Maurizio Palombo è stato inibito per mesi otto, il sig Marco Iannarilli è stato inibito per mesi cinque ed alla Pol.D. Latina Scalo Cimil è stata irrogata l’ammenda di euro 750,00. Letti i ricorsi proposti dal Palombo e dallo Iannarilli. Considerato che la Società non ha proposto ricorso avverso la decisione di primo grado. Ascoltati i soggetti deferiti che hanno concluso chiedendo la “riforma” della decisione impugnata ed il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e la conferma della decisione impugnata. Valutato che nel merito: - quanto al calciatore Ziembaski l’irregolare tesseramento dello stesso risulta comprovato in atti ed addirittura ammesso dai soggetti ricorrenti. Il fatto che l’irregolare tesseramento sia stato determinato da un errore e non da una condotta dolosa non vale per escludere il fatto contestato; - quanto invece alla precaria sistemazione dei giovani calciatori De Feo, Palmiero e Ievoli ed alla insufficiente attività di controllo sugli stessi da parte della Società tutto quanto rappresentato dai ricorrenti per contestare i contenuti del deferimento prima e della decisione di primo grado poi non appare avvalorato da alcun sostegno probatorio. Peraltro la corposa indagine effettuata dalla Procura Federale consente di riscontrare la validità delle contestazioni rivolte al Palombo ed allo Iannarilli. P.Q.M. Rigetta i ricorsi proposti dal sig. Maurizio Palombo e Marco Iannarilli e dispone l’incameramento delle tasse versate.
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