F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85/CDN del 30.04.2009 (229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LORI (Presidente e legale rappresentante della Soc. AC Mantova Srl) E DELLA SOCIETA’ AC MANTOVA Srl (nota n. 5917/900pf08-09/SP/blp del 31.3.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85/CDN del 30.04.2009 (229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LORI (Presidente e legale rappresentante della Soc. AC Mantova Srl) E DELLA SOCIETA’ AC MANTOVA Srl (nota n. 5917/900pf08-09/SP/blp del 31.3.2009) 1. Il deferimento Con provvedimento del 31 marzo 2009, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Fabrizio Lori, Presidente della AC Mantova Srl, per aver rilasciato dichiarazioni, a vari quotidiani sportivi, pubblicate in data 19 marzo 2009, nonché in un sito internet, esprimenti giudizi tesi a negare la regolarità del campionato a causa dell’operato dell’arbitro dell’incontro di serie B, Parma – Mantova del 17.3.2009, dell’intera classe arbitrale, degli arbitri, nonché lesive della reputazione di persone ed organismi operanti in ambito Federale, ed idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali. Veniva pertanto richiesto dalla Procura Federale il deferimento del Signor Fabrizio Lori per i comportamenti non regolamentari sopra indicati, che comportavano la violazione di cui all’art. 5, comma 1 del CGS, ed il conseguente deferimento della AC Mantova Srl, per responsabilità diretta a causa dei fatti ascritti al proprio Presidente, ai sensi dell’art. 4 comma 1, dell’art. 5 comma 2 del CGS. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, il Signor Fabrizio Lori e la AC Mantova Srl facevano pervenire una memoria difensiva congiunta, nella quale contestavano gli addebiti loro mossi, adducendo ad esimente la situazione psicologica, caratterizzata da un forte ed incontrollabile impulso emotivo, in cui si era venuto a trovare il Lori in seguito al risultato negativo Parma-Mantova, a suo dire condizionata dall’operato dell’arbitro. Il Lori asseriva inoltre di aver sempre tenuto, in precedenti analoghe situazioni, un atteggiamento “pacato e conciliante” nei confronti della classe arbitrale, come dimostrato da dichiarazioni riportate dai quotidiani sportivi dopo le gare Mantova-Parma del 25.10.2008 e Mantova-Bari del 28.2.2009. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale preliminarmente ha richiesto la cancellazione della parola “aberrante” presente a pagina 8 della memoria difensiva prodotta dal legale dei deferiti. La Procura Federale ha chiesto inoltre la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Signor Fabrizio Lori, l’ammenda di euro 5.000,00; per l’Associazione Calcio Mantova Srl, l’ammenda di euro 5.000,00. E’ comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale ha richiesto il loro proscioglimento. 4. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In via preliminare, non accoglie la richiesta formulata dalla Procura Federale, di cancellazione della parola “aberrante”, presente nella memoria depositata dal difensore dei deferiti. Tale termine viene utilizzato unicamente in sede procedimentale dal legale dei deferiti e rientra nell’esercizio di un legittimo diritto di difesa. Nel merito, si osserva che i fatti e le prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, riguardano alcune dichiarazioni pubblicamente rese dal Signor Fabrizio Lori e riprese da alcuni quotidiani a tiratura nazionale in data 19 marzo 2009 oltre che da un sito presente nel circuito internet. Le sopra menzionate dichiarazioni, di tenore inequivocabile, contengono giudizi gravemente offensivi e lesivi della reputazione della classe arbitrale, che adombrano dubbi sulla regolarità del campionato, e che travalicano chiaramente il diritto di critica. In conclusione, da un attento esame, delle prove prodotte dalla Procura Federale, della memoria difensiva depositata dai deferiti, ed all’esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il comportamento posto in essere da parte dal Signor Fabrizio Lori risulta essere contrario a quanto previsto dall’art. 5, comma 1 CGS, con la conseguente responsabilità diretta per l’AC Mantova Srl a causa dei fatti ascritti al proprio Presidente, ai sensi dell’art. 4 comma 1, e dell’art. 5 comma 2 del CGS. Lo stato emotivo in cui versava il deferito al momento delle dichiarazioni lesive non è previsto come esimente nell’ordinamento sportivo, specialmente quando si tratta di dichiarazioni rese da Presidenti di Società. In tal senso si sono costantemente espresse le decisioni degli Organi disciplinari. Le dichiarazioni di segno opposto rilasciate dal Lori alla stampa in precedenti occasioni, pur apprezzabili, non valgono ad attenuare la responsabilità dell’incolpato nel caso in esame, atteso che questi, in contrasto con le buone intenzioni anteriormente manifestate, ha addirittura adombrato dubbi sulla regolarità di Campionati precedenti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Signor Fabrizio Lori la sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00) ed alla Soc. AC Mantova Srl la sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00).
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