F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85/CDN del 30.04.2009 (238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERMANNO CORDUA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASG Nocerina Srl) E DELLA SOCIETA’ AC CASALE CALCIO Srl (nota n. 5998/799pf07-08/SP/MS/vdb del 2.4.2009) Con atto del 2.4.2009 il Procuratore federale ha deferito

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85/CDN del 30.04.2009 (238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERMANNO CORDUA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASG Nocerina Srl) E DELLA SOCIETA’ AC CASALE CALCIO Srl (nota n. 5998/799pf07-08/SP/MS/vdb del 2.4.2009) Con atto del 2.4.2009 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Cordua Ermanno, all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. AC Casale Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 30 Statuto Federale ed all’art. 94, II comma, NOIF, per avere fatto ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria nei confronti della Soc. SSD Scafatese, citando quale terzo pignorato anche la allora Lega Professionisti serie C, senza preventiva autorizzazione del Consiglio federale e, comunque, senza avere preventivamente notificato la sua iniziativa alla Lega di appartenenza; e la Soc. AC Casale Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, II comma, CGS, delle violazioni ascritte al suo tesserato. Si sostiene, nella parte motiva del deferimento, che il calciatore Cordua Ermanno, assunta la titolarità di un credito nei confronti della Soc. SSD Scafatese, rimasto privo di effetti l’atto di precetto di pagamento a questa notificato il 24.8.2007, con successivo atto notificato il 22.11.2007 procedeva al pignoramento delle somme di cui la stessa risultava essere creditrice nei confronti della Lega Professionisti Serie C. Con memorie difensive pervenute in termini, entrambi i deferiti hanno contestato il capo di incolpazione e concluso per il loro proscioglimento. In particolare, il calciatore Cordua assume di avere agito nell’ambito della fattispecie prevista dall’art.94, I comma, lettera a) delle NOIF, e di avere pertanto adempiuto all’obbligo, previsto dal successivo secondo comma, di notificare ogni iniziativa alla Lega di appartenenza mediante la notificazione del pignoramento presso terzi alla Lega di Serie C. Deduce, infatti, che il credito azionato si riferirebbe a somme non previste nell’accordo economico a suo tempo depositato presso il Comitato Interregionale. L’AC Casale Calcio Srl, a sua volta, condivisa in via principale la tesi del Cordua, in via subordinata esclude che, ove ravvisata una responsabilità del calciatore in termini di violazione del vincolo di giustizia, possa esserle applicata la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, come previsto dall’art. 15, CGS, a suo dire applicabile solo ai soggetti che tale disposizione violino direttamente e non già quando siano chiamati a risponderne per atto o fatto di un proprio tesserato. Alla odierna riunione il rappresentante della Procura federale, previo riconoscimento della responsabilità degli incolpati per i fatti loro ascritti, ha chiesto applicarsi le seguenti sanzioni: -mesi 6 (sei) di squalifica per il calciatore Ermanno Cordua; -ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila) per la Soc. AC Casale Calcio Srl. Il difensore del Cordua, presente di persona, si è riportato alla memoria in atti insistendo per le conclusioni ivi rassegnate, a tal fine producendo la fotocopia dell’accordo economico che sarebbe intervenuto tra il calciatore e la SSD Scafatese Calcio e dal quale rinverrebbe il credito azionato esecutivamente; in via subordinata e istruttoria ha chiesto termine per produrre l’originale del documento e non meglio specificata ulteriore documentazione. Il difensore dell’AC Casale Calcio Srl si è riportato alla memoria difensiva in atti. Il rappresentante della Procura ha eccepito la tardività della odierna produzione documentale e si è opposto alla richiesta di termine per ulteriori produzioni. Preliminare all’esame del merito è l’esame della eccezione di tardività formulata dalla procura e la richiesta di termine per ulteriori produzioni formulata dalla difesa del calciatore. L’eccezione di tardività formulata dalla Procura è fondata. L’art.30, VIII comma, CGS, infatti, prevede che le parti possano prendere visione, richiedere copia, presentare memorie, istanze e quant’altro ritengano utile ai fini della difesa, fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento. Poiché trattasi di termine perentorio, alla stregua di tutti i termini previsti dal CGS, giusta quanto prescrive l’art. 38, VIII comma, del medesimo Codice, l’odierna produzione documentale da parte della difesa del calciatore è tardiva e, quindi, inammissibile. Ad ogni buon conto, si osserva la irrilevanza dello stesso contenuto del documento, ritenuto che manca, in ogni caso, la prova che il credito azionato rinvenga da detta scrittura. Alla stregua di quanto sopra, la Commissione reputa inammissibile anche la richiesta di termine per ulteriori produzioni, sia per tardività della stessa, in quanto trattasi di documenti nella disponibilità della parte, sia, in ogni caso, per l’irrilevanza del contenuto del documento già prodotto in copia, sia infine per la genericità dell’istanza. Quanto al merito del deferimento, lo stesso è fondato nei termini che seguono. In virtù del vincolo di giustizia previsto dallo Statuto Federale, i soggetti indicati nell’art. 30, I comma, che intendano adire gli organi giurisdizionali dello Stato, hanno l’obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio federale, sotto comminatoria delle sanzioni previste dalle norme federali. L’autorizzazione deve essere richiesta anche quando si tratti di azioni dirette ad ottenere il pagamento di somme derivanti da accordi e/o contratti. L’art.94, II comma, NOIF, nella parte finale, esclude la necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio federale quando si tratta di azioni a tutela di diritti derivanti dagli accordi di cui alla lettera a) del precedente comma, vale a dire compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale. Manca agli atti la prova che il credito azionato dal calciatore Cordua abbia origine da una delle anzidette ipotesi, prova che il deferito avrebbe potuto fornire mediante la tempestiva produzione di ogni documentazione a tal fine ritenuta utile. Né può sottacersi, d’altro canto, come il Cordua, nella propria memoria, parli di “somme non previste nell’accordo economico a suo tempo depositato presso il Comitato Interregionale”, il che equivale a dire che si tratterebbe di compensi, premi, o indennità superiori a quelli pattuiti in contratto, in quanto tali rientranti nella ipotesi di cui all’art.94, I comma, lettera b), NOIF. Sicché, se diverso fosse stato il titolo della pretesa, sarebbe stato più agevole, per il deferito, a supporto della propria tesi difensiva, produrre copia del contratto depositato, delle quietanze di pagamento, degli ulteriori accordi in contrasto, del titolo esecutivo azionato, del precetto notificato alla Società e di ogni altro documento nella sua disponibilità. L’avere, dunque, il Cordua, agito esecutivamente nei confronti della SSD Scafatese in violazione del vincolo di giustizia imposto ai tesserati dall’art. 30, IV comma, Statuto Federale, comporta, da parte dello stesso, violazione dell’art. 1, I comma, CGS, da sanzionare ai sensi dell’art. 15 CGS, con la sanzione della squalifica e dell’ammenda nella misura di cui al dispositivo. Al riconoscimento della responsabilità in capo al proprio tesserato, consegue la responsabilità oggettiva della Società di appartenenza all’epoca dei fatti, così come previsto dall’art. 4, II comma, CGS. Copia degli atti va trasmessa alla Procura federale per le eventuali ulteriori iniziative disciplinari in ordine agli accordi intercorsi tra il calciatore e la Soc. Scafatese in violazione della normativa federale. P.Q.M. Irroga le sanzioni della squalifica di 6 (sei) mesi e dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) a carico del calciatore Cordua Ermanno, e la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) a carico della Soc. AC Casale Calcio Srl. Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Procura federale
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