F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CDN del 04.05.2009 (214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (Amministratore unico e legale rappresentante della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO SpA (nota n. 5652/882pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CDN del 04.05.2009 (214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (Amministratore unico e legale rappresentante della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO SpA (nota n. 5652/882pf08-09/SP/blp del 24.3.2009) Il deferimento Con provvedimento del 24/3/2009, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Massimo Pugliese, amministratore unico e legale della Soc. Avellino, per violazione dell'art. 5, n. 1, CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate su organi di informazione e con un comunicato ufficiale della Società, giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Avellino per violazione dell'art. 4, n. 1, e 5, n. 2, CGS, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato. Alla riunione del 17/4/2009, la Commissione, rilevato che nell’avviso di convocazione era stato indicato per errore materiale il nome di Marco in luogo di quello di Massimo Pugliese, ha disposto la rinnovazione della comunicazione e rinviato alla riunione del 4/5/2009. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si eccepisce l’inammissibilità del procedimento e, comunque, l’insussistenza delle violazioni ascritte. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per un mese e a quella dell’ammenda di € 20.000,00 per il Pugliese e alla sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Avellino. È comparso altresì il rappresentante della Soc. Avellino, nonché i difensori dei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione delle sanzioni minime. In via istruttoria, i difensori hanno chiesto la visione di un cd concernente presunti errori arbitrali in danno della Soc. Avellino. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rilevata l’infondatezza della eccezione concernente l’inammissibilità del procedimento, osserva che le dichiarazioni del Pugliese – riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano "Il Sannio" del 11/3/2009, nonché nel comunicato ufficiale riportato sul sito ufficiale della Soc. Avellino del 10/3/2009, ripreso dai quotidiani “Corriere dello Sport-Stadio” e “Tuttosport” del 11/3/2009 - sono censurabili. Affermare, tra l’altro, che l’arbitro era in “malafede”, “ci ha rubato la partita” ed è stato “semplicemente vergognoso e scandaloso”, che “è il secondo consecutivo gestito dall’arbitro” e che bisogna augurarsi che “le gare non vengano più pilotate dai direttori di gara” travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione nei confronti di tesserati e delle istituzioni federali e in una accusa di parzialità. A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da decisioni ritenute ingiuste (e, per tale ragione, la richiesta istruttoria risulta ininfluente), posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti a una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Pugliese, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata della gravità delle espressioni e della carica rivestita dal Pugliese, nonché dell’orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione per tre mesi e dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) a Massimo Pugliese e quella dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) alla Soc. Avellino.
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