F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CDN del 04.05.2009 (244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. Torino Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ TORINO CALCIO FEMMINILE (nota n. 6157/922pf08-09/AM/ma del 7.4.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CDN del 04.05.2009 (244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. Torino Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ TORINO CALCIO FEMMINILE (nota n. 6157/922pf08-09/AM/ma del 7.4.2009) Visti gli atti Letto il deferimento della Procura Federale in data 7 aprile 2009 nei confronti: - del sig. Roberto Salerno, Presidente della società Torino Calcio Femminile per violazione degli artt. 1,comma 1, CGS (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) e 94 ter, comma 11, NOIF per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici del 10 dicembre 2008 in favore della calciatrice Alessia D’Ancona; - della società Torino Calcio Femminile, ai sensi dell’art.94 ter, comma 11, NOIF e 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente Ascoltati i soggetti deferiti i quali hanno segnalato le difficoltà di adempimento legate alla irreperibilità della giocatrice e chiesto pertanto l’assoluzione da ogni imputazione Ascoltato, altresì, il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi sei al Presidente Salerno e punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica generale per la Società da scontarsi nel campionato nel quale risulterà affittivo Considerato che, in effetti, risulta dagli atti che la società Calcio Torino Femminile ha lasciato decorrere inutilmente il termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF per adempiere a quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici in data 10 dicembre 2008 Rilevato che detto pagamento risulta infatti effettuato dalla Società solo in data 28 febbraio 2009 Ritenuto che il deferimento va dunque accolto, ma, tenuto conto del fatto che, seppure in ritardo, la società deferita ha effettuato il pagamento dovuto, andranno applicate le sanzioni minime previste dal Codice di Giustizia Sportiva per la presente fattispecie P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga al sig. Roberto Salerno, Presidente della società Torino Calcio Femminile, l’inibizione per mesi sei e alla Società Torino Calcio Femminile la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it