F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CDN del 04.05.2009 (246) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO AMBROSINO (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD FBC Calangianus) E DELLA SOCIETA’ ASD FBC CALANGIANUS (nota n. 6172/929pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CDN del 04.05.2009 (246) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO AMBROSINO (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD FBC Calangianus) E DELLA SOCIETA’ ASD FBC CALANGIANUS (nota n. 6172/929pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009) Con atto del 7.4.2009, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Mario Ambrosino nonché la ASD FBC Calangianus 1905 per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale dell’8.11.2008, e la seconda per responsabilità diretta per i fatti ascritti al proprio Presidente. Alla riunione del 4.5.2009, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e chiesto infliggersi la sanzione della inibizione di mesi sei per il Sig. Ambrosino e della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società. I deferiti sono rimasti assenti ma, in data 15.4.2009, hanno fatto pervenire, a mezzo fax, una memoria con la quale hanno dedotto di aver corrisposto il dovuto in data 9.1.2009. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La documentazione in atti prova, oltre ogni ragionevole dubbio, l’inosservanza del termine entro il quale ottemperare alle statuizioni contenute nella delibera del Collegio arbitrale presso la LND dell’8.11.2008, con la quale è stato ingiunto alla Società deferita il pagamento della somma di € 6.090,00 oltre accessori in favore dell’allenatore Archimede Graziani. Trattandosi di un obbligo di natura formale, ovvero il pagamento entro un dato termine, la circostanza che lo stesso sia intervenuto successivamente alla scadenza dello stesso, se, da un lato, conferma la violazione della norma, dall’altro, non lo esime da responsabilità per il comportamento allo stesso ascritto, attesa la natura indiscutibilmente perentoria che il legislatore sportivo e la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno conferito al dato temporale. L’integrazione della fattispecie contestata determina l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 8, co. 9, CGS, al quale rimanda l’art. 94 ter NOIF, quantificate nella misura proposta dalla Procura Federale. La penalizzazione dei punti in classifica verrà scontata nella stagione sportiva 2009/2010, nel rispetto delle esigenze di effettiva afflittività ai sensi dell’art. 18, co. 1, lett. g), CGS. P.Q.M. infligge al Sig. Mario Ambrosino la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) e alla Soc. ASD FBC Calangianus quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010.
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