F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CDN del 04.05.2009 (247) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITANTONIO MARCHESANO (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. SSD Sapri Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD SAPRI CALCIO Srl (nota n. 6171/931pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CDN del 04.05.2009 (247) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITANTONIO MARCHESANO (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. SSD Sapri Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD SAPRI CALCIO Srl (nota n. 6171/931pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009) La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Vitantonio Marchesano, all’epoca dei fatti Presidente della società SSD Sapri Calcio srl, nonché la società SSD Sapri Calcio srl, contestando al primo la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 94 ter comma 13 NOIF, alla seconda la responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. Il fatto che ha determinato il deferimento può essere così riassunto. Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione resa l’8 novembre 2008, aveva accolto il ricorso del sig. Andrea Ciaramella, allenatore della società SSD Sapri Calcio srl. e, per l’effetto, aveva obbligato la società a pagare al ricorrente la complessiva somma di € 7.578,00 a saldo del premio tesseramento, comprensiva degli interessi maturati, oltre ulteriori interessi dalla pronuncia al saldo. Il Ciaramella, con lettera del 21 gennaio 2009 a firma del legale che lo aveva rappresentato innanzi il Collegio Arbitrale, informava il Comitato Interregionale che la società SSD Sapri Calcio srl non aveva adempiuto all’obbligazione e che era infruttuosamente trascorso il termine di giorni trenta dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale di cui all’art. 94 ter comma 13 NOIF. Deduceva che, in mancanza dell’immediato pagamento, alla società inadempiente doveva essere applicata la sanzione della penalizzazione di punti in classifica. La società SSD Sapri Calcio srl il 30 marzo 2009 faceva pervenire al Comitato Interregionale la dichiarazione a firma del Ciaramella, datata 25 novembre 2008, avente natura liberatoria, con la quale quest’ultimo dava atto di aver ricevuto dalla società il pagamento dell’intera somma determinata dal Collegio Arbitrale. Al documento era allegata la fotocopia di un assegno di € 7.578,00 all’ordine di Ciaramella Andrea, recante in calce la dichiarazione dello stesso di ricevuta a saldo. La Procura Federale, accertato su nota del Comitato Interregionale del 4/5 febbraio 2009 che la decisione del Collegio Arbitrale era stata comunicata alla società SSD Sapri Calcio srl con raccomandata del 20 novembre 2008 e che alla data del 21 gennaio 2009 della lettera del legale del Ciaramella il pagamento non era stato eseguito, ritenuto che la quietanza liberatoria del Ciaramella del 25 novembre 2008, in quanto smentita dalla successiva lettera del legale del Ciaramella, appariva strumentale e volta a favorire la società SSD Sapri Calcio, procedeva al deferimento in oggetto. La società deferita, a mezzo di memoria scritta redatta dai difensori all’uopo nominati, deducendo di aver adempiuto all’obbligo di pagamento prima dello scadere del termine dell’art. 94 ter comma terzo NOIF e che ciò era comprovato dalla dichiarazione liberatoria che il Ciaramella aveva rilasciato in data 25 novembre 2008, chiedeva di essere prosciolta. Deduceva che il legale del Ciaramella aveva scritto la lettera 21 gennaio 2009 per l’erroneo convincimento che il suo assistito non fosse stato ancora soddisfatto. Depositava, oltre alla dichiarazione del Ciaramella e alla copia dell’assegno di cui sopra, anche la lettera 27 aprile 2009 del legale del Ciaramella, con la quale si dava atto che l’importo era stato integralmente pagato il 25 novembre 2008 e che la lettera 21 gennaio 2009 era stata redatta per la mancata conoscenza dell’avvenuto incasso. All’udienza odierna, nel mentre la società SSD Sapri Calcio srl, comparsa a mezzo del difensore, ha insistito per il rigetto del deferimento, la Procura Federale ha chiesto la inibizione di mesi sei per il sig. Vitantonio Marchesano e la penalizzazione di 1 punto in classifica per la società SSD Sapri Calcio srl, da scontarsi nella stagione in corso. Tanto succintamente esposto, si ritiene che il deferimento sia fondato. Infatti, la documentazione prodotta dalla società deferita non appare idonea a escludere la violazione contestata alla stessa. Più in particolare, non vi è prova in atti che l’assegno descritto in narrativa sia stato effettivamente pagato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale commina al sig. Vitantonio Marchesano l’inibizione di mesi 6 (sei) e alla società SSD Sapri Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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