F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CDN del 04.05.2009 (248) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE MORETTI (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. USD Recanatese) E DELLA SOCIETA’ USD RECANATESE (nota n. 6173/923pf08-09/AM/ma del 7.4.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CDN del 04.05.2009 (248) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE MORETTI (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. USD Recanatese) E DELLA SOCIETA’ USD RECANATESE (nota n. 6173/923pf08-09/AM/ma del 7.4.2009) Visti gli atti; Letto il deferimento della Procura Federale in data 7 aprile 2009 nei confronti: - del sig. Michele Moretti, Presidente della società USD Recanatese per violazione degli artt. 1,comma 1, CGS (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) e 94 ter, comma 13, NOIF per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici del 13 dicembre 2008 in favore dell’allenatore Alessandro Porro; - della società USD Recanatese, ai sensi dell’art. 94 ter, comma 13, NOIF e 4, comma 1,CGS a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente; Letta la memoria 22 aprile 2009 inviata dalla USD Recanatese dalla quale risulta che la Società ha provveduto a pagare le somme dovute al Porro in data 13 febbraio 2009; Rilevato che nessuno dei soggetti deferiti è comparso alla presente udienza e che gli stessi non hanno neppure depositato in atti alcuna memoria difensiva; Ascoltato, altresì, il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi sei al Presidente Moretti e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale per la Società da scontarsi nel campionato nel quale risulterà afflittivo; Considerato che, in effetti, risulta dagli atti che la società U.S.D. Recanatese ha lasciato decorrere inutilmente il termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter, comma 13, NOIF per adempiere a quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici in data 13 dicembre 2008; Rilevato che detto pagamento risulta effettuato dalla Società solo in data 13 febbraio 2009; Ritenuto che il deferimento va accolto ma, tenuto conto del fatto che, seppure in ritardo, la società deferita ha effettuato il pagamento dovuto, andranno applicate le sanzioni minime previste dal Codice di Giustizia Sportiva per la presente fattispecie; Valutato che, per la penalizzazione in classifica generale, la stessa andrà irrogata in adesione a quanto previsto dall’art. 18, comma 1, punto g) CGS; P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga al sig. Michele Moretti, Presidente della società USD Recanatese, l’inibizione per mesi sedi e alla Società USD Recanatese la penalizzazione di punti uno in classifica generale da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010.
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