F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CDN del 04.05.2009 (249) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO ANGELOTTI (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. FC Savoia 1908) E DELLA SOCIETA’ FC SAVOIA 1908 (nota n. 6170/936pf08-09/AM/ma del 7.4.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CDN del 04.05.2009 (249) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO ANGELOTTI (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. FC Savoia 1908) E DELLA SOCIETA’ FC SAVOIA 1908 (nota n. 6170/936pf08-09/AM/ma del 7.4.2009) La Procura Federale, con atto del 7 aprile 2009, ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Vincenzo Angellotti, all’epoca dei fatti Presidente della società F.C. Savoia 1908 S.S. D.R.L., nonché la società F.C. Savoia 1908 S.S. D.R.L., per rispondere il primo della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 94 ter comma 11 NOIF, la seconda ai sensi degli stessi articoli e dell’art. 4 comma 1 CGS a titolo di responsabilità diretta per il fatto addebitato al proprio Presidente. Era accaduto che la società non aveva ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, non opposta e pertanto definitiva, di condanna al pagamento in favore del calciatore Leonardo Chisena della somma di € 3.750,00 nel termine di giorni trenta dalla comunicazione di tale decisione avvenuta il 22 dicembre 2008. La società deferita ed il suo legale rappresentante nulla hanno dedotto a difesa, né sono comparsi all’udienza odierna, nel corso della quale la Procura Federale ha chiesto l’inibizione di mesi sei per il sig. Vincenzo Angellotti e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica a carico della società, da scontarsi nella stagione sportiva in corso. Il Deferimento è fondato. Risulta documentalmente provata la sussistenza della decisione della Commissione Accordi Economici prot. 13/Cae/08-09 del 22 dicembre 2008 di cui sopra, ritualmente comunicata alla società deferita con lettera di pari data e non opposta. Non risulta di contro provato che la società deferita abbia eseguito il pagamento, così incorrendo nelle violazioni che sono state contestate alla società stessa e al suo rappresentante legale. Le sanzioni appaiono congrue e vanno di conseguenza applicate. P.Q.M. Commina al sig. Vincenzo Angellotti l’inibizione di mesi 3 (tre) ed alla società F.C. Savoia 1908 S.S. D.R.L. la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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