F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CDN del 04.05.2009 (251) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO ANTONIAZZI (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. AC Fanfulla 1874) E DELLA SOCIETA’ AC FANFULLA 1874 (nota n. 6212/926 08-09pf/AM/ma dell’8.4.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CDN del 04.05.2009 (251) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO ANTONIAZZI (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. AC Fanfulla 1874) E DELLA SOCIETA’ AC FANFULLA 1874 (nota n. 6212/926 08-09pf/AM/ma dell’8.4.2009) Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto degli artt. 94 ter comma 13 NOIF e art. 8 comma 15 CGS, resa l’11 ottobre 2008 e comunicata il 23 ottobre successivo, accoglieva il ricorso dell’allenatore sig. Nicola Tarroni e, per l’effetto, obbligava la società A.C. Fanfulla 1874 a pagare al ricorrente la somma di € 8.500,00 oltre interessi di mora. Su nota del Comitato Interregionale, la Procura Federale, accertata la regolare comunicazione della decisione alla società interessata e constatato il mancato pagamento della somma di cui alla decisione medesima, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Angelo Antoniazzi, all’epoca dei fatti Presidente della società A.C. Fanfulla 1874, nonché la società A.C. Fanfulla 1874, per rispondere il primo della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 94 ter comma 13 NOIF e la seconda della responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio Presidente. La società deferita il 14 aprile 2009 ha fatto pervenire a questa Commissione Disciplinare una dichiarazione scritta datata 1 dicembre 2008 a firma Nicola Tarroni di non aver più nulla a pretendere dall’A.C. Fanfulla 1874 srl relativamente alla stagione sportiva 2007/2008, nella quale il dichiarante era stato allenatore della squadra. All’udienza odierna, nel mentre nessuno è comparso per i deferiti, la Procura Federale ha chiesto l’inibizione di mesi tre per il sig. Angelo Antoniazzi e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica a carico della società, da scontarsi nella stagione sportiva in corso. Il Deferimento è fondato. La dichiarazione del Tarroni, ai fini del presente procedimento, non ha valore liberatorio, essendo priva di alcun riferimento alla decisione del Collegio Arbitrale e all’importo di € 8.500,00 oltre interessi, di cui alla parte dispositiva della decisione medesima. La società deferita, peraltro, ha omesso di indicare la data di ricevimento della decisione del Collegio Arbitrale, per cui, dovendosi ritenere che la decisione sia pervenuta alla società deferita il 23 ottobre 2008, la dichiarazione del Tarroni 1 dicembre 2008 appare tardiva, oltre che generica. Le sanzioni richieste sono congrue. P.Q.M. sanziona il sig. Angelo Antoniazzi con l’inibizione di mesi 3 (tre) e commina alla società A.C. Fanfulla 1874 la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it