F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CDN del 04.05.2009 (252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO MAZZEI (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETA’ US CASTROVILLARI CALCIO (nota n. 6167/928pf08-09/AM/ma del 7.4.2009) (253) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO MAZZEI (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETA’ US CASTROVILLARI CALCIO (nota n. 6168/925pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CDN del 04.05.2009
(252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO MAZZEI (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETA’ US CASTROVILLARI CALCIO (nota n. 6167/928pf08-09/AM/ma del 7.4.2009)
(253) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO MAZZEI (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETA’ US CASTROVILLARI CALCIO (nota n. 6168/925pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)
Con distinti atti del 7.4.2009, la Procura Federale ha deferito il Sig. Domenico Mazzei nonché la US Castrovillari Calcio per rispondere il primo, in relazione al n. 6167/928pf08- 09pf/AM/ma, della violazione di cui agli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 11, NOIF, e in relazione al n. 6168/925pf08-09pf/AM/ma, della violazione di cui agli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme accertate con decisioni della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio arbitrale, e la seconda per responsabilità diretta per i fatti ascritti al proprio Presidente. Disposta la riunione dei procedimenti attesane la connessione soggettiva e oggettiva, la Procura Federale, in data 4.5.2009, ha insistito per l’accoglimento dei deferimenti e ha chiesto infliggersi la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Mazzei e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società. È comparso il Sig. Mazzei il quale ha dedotto di essere subentrato nella gestione della Società che si trovava in condizioni finanziarie critiche alle quali, comunque, sta facendo fronte compatibilmente con l’erogazione di contributi pubblici e, per tale motivo, di non aver potuto assolvere tempestivamente a tutti gli adempimenti economici. I deferimenti sono fondati e vanno pertanto accolti. La documentazione in atti e le deduzioni difensive del deferito dimostrano, oltre ogni ragionevole dubbio, l’inosservanza dei termini entro i quali ottemperare alle statuizioni contenute sia nella delibera della CAE presso la LND del 29.12.2008, con la quale è stato ingiunto alla Società deferita il pagamento della somma di € 2.350,00, oltre accessori, in favore del calciatore Andrea Devona, sia nella delibera del Collegio arbitrale presso la LND dell’8.11.2008, con la quale è stato ingiunto alla Società deferita il pagamento della somma di € 12.843,84 oltre accessori, in favore dell’allenatore Tommaso Napoli. L’integrazione delle fattispecie contestate, tenuto conto della continuazione, determinano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 8, co. 9, CGS, al quale rimanda l’art. 94 ter NOIF, che, per quanto riguarda la società, vanno quantificate nella misura proposta dalla Procura Federale da scontarsi nella corrente stagione sportiva. P.Q.M. infligge al Sig. Domenico Mazzei la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) e alla Soc. US Castrovillari Calcio la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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