F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 13 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 29 luglio 2008 4) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI PETRAZZUOLO AMEDEO E SORRENTINO TONINO; AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VERONA/CAVESE DEL 3.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 125/C del 4.2.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 13 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 29 luglio 2008
4) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI PETRAZZUOLO AMEDEO E SORRENTINO TONINO; AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VERONA/CAVESE DEL 3.2.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 125/C del 4.2.2008)
Con atto di impugnazione in data 12.2.2008, la S.S. Cavese 1919 S.r.l., in persona del suo rappresentante legale signor Brunetti Gennaro, si duole innanzi a questa Corte di Giustizia Federale contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti di Serie C pubblicata in data 5.2.2008, con la quale -in relazione ai fatti accaduti in occasione della gara Hellas Verona F.C. – S.S. Cavese 1919 S.r.l. disputata il 3.2.2008 – veniva inflitta al proprio calciatore Petrazzuolo Amedeo la squalifica per 2 giornate e ad essa società l’ammenda di € 10.000,00 con diffida. Con il medesimo atto, nel contempo, la società impugnante “dichiara formalmente di rinunciare al ricorso” avverso la squalifica per 2 giornate dell’altro calciatore Sorrentino Antonio (di cui al preannuncio di reclamo in data 6.2.2008).
Quanto alle doglianze avanzate, la società deduce la eccessiva severità della sanzioni irrogate, atteso che, da un lato, il comportamento del calciatore Petrazzuolo verso l’arbitro della gara, più che offensivo, avrebbe dovuto considerarsi “irriguardoso”, essendo consistito unicamente nella pronuncia della espressione “Ora basta, ci fischi tutto contro….”, dall’altro, il contegno dei tifosi, da cui era scaturita la punizione della S.S. Cavese, non avrebbe comunque in alcun modo influito sul regolare svolgimento della gara, né sarebbe mai trasceso ad atti di aggressione in danno degli ufficiali di gara (dovendosi anche considerare che la responsabilità della società era attenuata essendosi i fatti verificati in campo esterno). In ogni caso – secondo la ricorrente – avrebbe dovuto considerarsi che in contesti comportamentali analoghi (sia con riferimento al calciatore che ai tifosi) il trattamento sanzionatorio praticato dal Giudice Sportivo era stato più blando di quello stabilito nella fattispecie. Deve questa Corte, preliminarmente, dichiarare la inammissibilità del ricorso proposto dalla S.S. Cavese in relazione alla squalifica inflitta al calciatore Sorrentino Antonio, per la sopravvenuta rinuncia al ricorso stesso. Si ritiene, per il resto, che l’impugnazione non possa trovare accoglimento, perché non possono essere condivise le valutazioni di ridotta gravità delle condotte ascritte, per quali avanzate dalla società ricorrente. Ed infatti, circa il comportamento del calciatore Petrazzuolo, va rilevato che, contrariamente a quanto assunto in ricorso, il medesimo non si limitò, alla luce delle risultanze del referto arbitrale, a pronunciare l’espressione più sopra riportata, ma ebbe a preporre ad essa una frase dal tenore certamente offensivo, come “hai rotto il c….”. La società ricorrente, inoltre, trascura che il prevenuto – come l’arbitro riferisce – accompagnò le parole con il gesto aggressivo di avanzare per quattro o cinque metri dalla panchina verso il terreno di gioco, in tal modo di sicuro oltrepassando l’ambito di un contegno meramente irriguardoso. Giudizio di altrettanta giusta severità va reso in ordine alla condotta osservata dai sostenitori della Società ricorrente, la quale viene descritta in termini assai puntuali nella pur sintetica decisione impugnata (sulla base di un più ampio referto del Collaboratore Federale). In tale decisione si dà atto di una serie di comportamenti violenti e pericolosi per la sicurezza pubblica ( consistiti anche nell’eseguire un tentativo di assalto alle Forze dell’Ordine) tenuti dai circa cinquanta tifosi della S.S. Cavese, otto dei quali – sintomaticamente – venivano sottoposti a fermo di polizia, (comportamenti) rispetto ai quali appare del tutto adeguata la misura della sanzione adottata. Il ricorso della S.S. Cavese 1919 S.r.l. deve essere pertanto rigettato in relazione alle posizioni del calciatore Petrazzuolo e della stessa società. Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile per intervenuta rinuncia il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de Tirreni (Salerno) per la posizione del calciatore Sorrentino Tonino e respinge per il resto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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